Proroga illegittima: riduzione della durata del contratto considerato efficace per esigenze imperative
14 Settembre 2021
La proroga della concessione in essere disposta oltre i limiti previsti si traduce in un affidamento diretto, causa di inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b, c.p.a.. Tale violazione, tuttavia, non determina l'automatica nullità del rapporto essendo rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice la sorte del contratto stipulato a valle di un affidamento illegittimo, anche in caso di gravi violazioni. In particolare, il g.a. può mantenere l'efficacia del contratto ove ricorrano esigenze imperative connesse ad un interesse generale come, nel caso di specie, l'esigenza di garantire la continuità di un servizio essenziale (art. 121, comma 2, c.p.a.). Né può ritenersi che un provvedimento sulla sorte del contratto ex comma 2, art. 121, c.p.a. sia incompatibile con l'applicazione della sanzione alternativa di riduzione dell'affidamento in essere. Infatti, ai sensi dell'art. 123 c.p.a., laddove il giudice non dichiari l'inefficacia del contratto pur ricorrendone i presupposti, applica alternativamente o cumulativamente le sanzioni previste, tra le quali, ove possibile, la riduzione della durata del contratto. |