Il medesimo certificato di qualità non può essere speso dalla mandataria e dalla mandante quando necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione

Guglielmo Aldo Giuffrè
19 Settembre 2021

Il medesimo certificato di qualità non può essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione, perché o l'ausiliaria si priverebbe del requisito ceduto/prestato all'altro raggruppato, divenendo così a sua volta carente del requisito richiesto dalla disciplina di gara in capo a tutti i componenti del rti, o il requisito soggettivo verrebbe inopinatamente duplicato da parte dei medesimi raggruppati.

La questione: Una società mandataria di un costituendo raggruppamento di imprese impugnava il provvedimento con cui l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale – Genova aveva aggiudicato ad altro rti l'appalto integrato relativo al consolidamento statico delle banchine del Porto di Genova di Ponte dei Mille di ponente e approfondimento dei fondali.

Il TAR Liguria accoglieva il ricorso ritenendo fondato e assorbente il motivo con cui il ricorrente aveva contestato il difetto in capo alla mandante del rti, esecutrice del 29,13% dei lavori, della certificazione ISO richiesta dall'avviso di gara.

Il rti proponeva allora appello avverso la pronuncia di primo grado.

Il rigetto del primo motivo di appello: Con il primo motivo di ricorso il rti contestava la sufficienza del possesso della certificazione ISO da parte della mandataria.

Il Consiglio di Stato ha però respinto il motivo, rilevando che la mancata specificazione delle prestazioni contrattuali per le quali la certificazione era richiesta comporta la necessità che essa sia posseduta da tutte le imprese del raggruppamento in quanto tutte impegnate ad eseguire, per quote differenziate, le medesime prestazioni contrattuali, tenuto conto peraltro della ripartizione interna al rti, di natura orizzontale. Tanto più che (i) il rti, per sopperire alla carenza della certificazione in capo alla mandante, aveva specificamente prodotto in gara il contestato contratto di avvalimento, con il quale l'ausiliaria ha messo “a disposizione dell'ausiliata il certificato ISO”: l'avvalimento non avrebbe avuto ragion d'essere se il rti non fosse stato convinto, al momento della partecipazione alla gara, che la lex specialis richiedesse il possesso della certificazione di qualità in capo a tutte le imprese del raggruppamento; e che (ii) la circostanza che la stazione appaltante avesse espressamente chiarito che, con riferimento ad altra certificazione ISO, fosse sufficiente il suo possesso da parte della sola mandataria dimostra proprio la sua insufficienza ove tale specificazione sia mancata.

Sull'avvalimento delle certificazioni di qualità: La pronuncia ha statuito l'ammissibilità dell'avvalimento delle certificazioni di qualità, rilevando che la peculiarità di tale avvalimento consiste nell'indispensabilità che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che complessivamente considerate le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità. In sintesi, si tratta di avvalimento complessivo o, meglio, avente a oggetto un requisito “inscindibile”, nel senso che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria.

Pur affermando che un'impresa partecipante al raggruppamento può, in linea di principio, cedere un proprio requisito ad altra impresa dello stesso raggruppamento, mandataria o mandante, il Collegio ha precisato che, qualora il requisito oggetto di avvalimento sia una certificazione di qualità ISO, il ricorso all'istituto comporta che l'ausiliata utilizzi per l'esecuzione dei lavori il sistema organizzativo dell'ausiliaria, avvalendosi del medesimo complessivamente e in modo continuativo per la durata dell'esecuzione dei lavori. Sicché, quando l'impresa ausiliaria è esterna al raggruppamento tale avvalimento, pur complessivo, ben può comportare la messa a disposizione delle risorse nei limiti temporali che occorrono ai fini della regolare esecuzione della quota dei lavori assunti dall'ausiliata nella procedura di affidamento di che trattasi, cui l'impresa ausiliaria è estranea. Analogamente quando la certificazione di qualità è richiesta dalla legge di gara per una determinata categoria di lavori o di servizi, per l'esecuzione della quale una soltanto delle imprese del raggruppamento si sia impegnata, è ben possibile l'avvalimento interno al raggruppamento della certificazione di qualità da parte dell'impresa che non necessiti di quest'ultima per la qualificazione.

Tuttavia, qualora il possesso della certificazione di qualità sia richiesto dalla lex specialis quale requisito speciale di qualificazione in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e senza distinguere tra categorie di lavori, se il requisito viene fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppamento, l'impresa ausiliaria (nel caso di specie la mandataria) se ne priva a favore dell'impresa ausiliata (nel caso di specie la mandante), con la conseguenza che il requisito richiesto dalla lex specialis viene a mancare per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici. In sintesi, il medesimo certificato di qualità non può essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione, perché, come ben opinato dalla difesa del r.t.i. appellato, ricorrente in primo grado: - o l'ausiliaria si priverebbe del requisito ceduto/prestato all'altro raggruppato, divenendo così a sua volta carente del requisito richiesto dalla disciplina di gara in capo a tutti i componenti del rti; - o il requisito soggettivo verrebbe inopinatamente duplicato da parte dei medesimi raggruppati, in violazione della disciplina euro-unitaria ed interna sull'avvalimento. Per un verso, si verrebbe a determinare una sorta di inammissibile condivisione della medesima organizzazione aziendale e ,per altro verso, si avrebbe una compromissione della concorrenza, in quanto si consentirebbe a un rti, che dovrebbe avere il possesso di tante certificazioni di qualità per quante sono le imprese componenti, di effettuarne una sorta di duplicazione interna, sottraendosi ai costi connessi all'esigenza di adeguare tutte le imprese raggruppate agli standard di qualità che costituiscono il presupposto per il rilascio della certificazione, ma concorrendo su un piano di parità con gli operatori economici che hanno invece adeguato la propria organizzazione e i propri processi produttivi ai requisiti richiesti dal sistema di gestione.

In conclusione, servendo il medesimo requisito della certificazione ISO a qualificare mandataria e mandante, entrambe ne avrebbero dovuto spendere il possesso in proprio (o mediante avvalimento esterno al raggruppamento) per l'ammissione alla procedura di gara.

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