Deposito con modalità telematica e generazione della RAC entro il termine breve
20 Settembre 2021
La Corte d'Appello di Salerno dichiarava inammissibile l'appello proposto da una parte, perché, a fronte della notificazione della sentenza eseguita in data 7 gennaio 2019 in via telematica presso il procuratore costituito dell'appellante, il ricorso era stato depositato il 7 febbraio 2019, mentre il termine di 30 giorni scadeva il giorno precedente. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione lamentando che il deposito dell'atto di impugnazione fosse stato effettuato alle ore 17.23 del giorno 6 febbraio 2019, con modalità telematica, (come risulta dalla mail attestante l'accettazione dell'inoltro). Invece il giorno successivo, il 7 febbraio 2019, alle ore 9:14 perveniva, da parte della cancelleria della Corte d'Appello, l'accettazione della busta inoltrata.
La Corte, accogliendo il ricorso, ha chiarito che «riguardo alla certificazione di cancelleria relativa alle modalità di deposito del ricorso in appello, non trova applicazione il divieto previsto dall'art. 372 c.p.c. secondo cui “non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso”; il testo pone la regola generale dell'inammissibilità della produzione dì nuovi documenti nel giudizio dì cassazione, esprimendo l'idea di un giudizio senza istruttoria. A tale regola sono poste alcune eccezioni. Si tratta, in particolare, della possibilità di produrre i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, derivante da vizi propri dell'atto, con la conseguenza per cui il divieto è destinato a permanere nell'ipotesi in cui sì lamenti la nullità della sentenza per effetto di altre nullità verificatesi nel corso del procedimento e che sulla sentenza si ripercuotono solo per derivazione, nonché quelli attinenti a ogni questione di rito riguardante direttamente l'ammissibilità del giudizio di cassazione, quale la tempestività del ricorso o la tardività dello stesso, ovvero la sua inammissibilità per intervenuta acquiescenza». Inoltre, ha precisato la Cassazione, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Quindi, il deposito si perfeziona quando viene emessa la c.d. seconda mail. |