Clausola sociale: applicazione “elastica”

Paola Martiello
22 Settembre 2021

Le cd. clausole sociali inserite all'interno degli atti di gara, devono essere intese in maniera elastica e non rigida, non potendo nè vincolare l'aggiudicatario ad applicare il contratto collettivo del precedente gestore, né imporre l'assorbimento e l'utilizzo nell'esecuzione dello stesso dei soci lavoratori e dei dipendenti di quest'ultimo.

Il caso. Il TAR toscano è chiamato a valutare la doglianza di un operatore economico - giunto secondo classificato in una procedura avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico - secondo cui l'offerta dell'aggiudicatario sarebbe inammissibile e incongrua nella parte in cui non assicura ai lavoratori subentranti, in forza della clausola sociale inserita nel bando di gara, la conservazione del trattamento economico e degli scatti di anzianità previsto dal contratto collettivo applicato dalla impresa uscente.

La soluzione. Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (fra le tante Consiglio di Stato sez. V, 12 settembre 2019, n. 6148), anzitutto rileva che le cd. clausole sociali inserite all'interno degli atti di gara, devono essere intese in maniera elastica e non rigida, non potendo né vincolare aggiudicatario ad applicare il contratto collettivo del precedente gestore, né imporre l'assorbimento e l'utilizzo nell'esecuzione dello stesso dei soci lavoratori e dei dipendenti di quest'ultimo.

L'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti acquisiti, osserva il giudice di prime cure, va contemperato, invero, con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto.

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