Riforma del processo civile: per la famiglia rivoluzione in tre tappe

22 Settembre 2021

Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega per la riforma del processo civile e la riforma degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Al diritto processuale della famiglia e delle persone sono dedicate le novità più rilevanti: previsione di un unico rito, giurisdizionalizzazione degli allontanamenti del minore e istituzione del Giudice unico specializzato.
Introduzione

Se nella prima versione del d.d.l. n. 1662, contenente delega al Governo per l'efficienza del processo nulla era previsto per la famiglia e per le persone, la versione licenziata dal Senato, su proposta del Governo, con le necessarie e opportune integrazioni della Commissione Giustizia, dedica, invece, proprio alle famiglie (l'uso del plurale è indicativo del cambio di paradigma), ai minorenni e ai soggetti deboli le sue principali novità.

I cambiamenti in arrivo sono rilevantissimi e la “rivoluzione” avverrà in tre tappe.

Fase 1- I cambiamenti immediati

Il d.d.l. 1662 prevede una serie di norme, svincolate dai decreti delegati governativi, destinate ad entrare in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge.

La negoziazione assistita familiare (art. 6, d.l. 132/2014) viene estesa anche ai figli “non matrimoniali”, nonché alle controversie per la determinazione del mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la determinazione degli alimenti, anche a favore dei conviventi more uxorio ex art. 1, comma 65, l. 76/2016.

I procedimenti “de potestate (limitazione e decadenza della responsabilità genitoriali) saranno sottoposti a nuove regole processuali, mediante l'inserimento di termini rigidi per l'emissione, la conferma e la revoca dei provvedimenti, anche provvisori.

Viene poi giurisdizionalizzato il procedimento di allontanamento del minore dalla propria famiglia di origine ad opera della pubblica autorità (art. 403 c.c.) mediante la previsione di termini, a pena di decadenza, entro i quali il Pubblico ministero prima e il Tribunale per i minorenni poi, devono fissare udienza (prima non prevista), ascoltare i soggetti interessati e convalidare, modificare o revocare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine disposto dalla “pubblica autorità” (organi di P.S., autorità amministrativa);

Il d.d.l. riscrive completamente l'art. 38 disp. Att. c.c., mediante nuovi criteri di riparto della competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni. Il primo è competente anche per i provvedimenti limitativi, ablativi o di restituzione della responsabilità genitoriale “quando è già pendente o è instaurato successivamente” un procedimento di separazione, divorzio (e conseguenti modifiche) nonché nei procedimenti per la determinazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale per i figli “non matrimoniali” (art. 316 c.c.), di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 250 c.c.) eccezion fatta per l'ipotesi in cui il genitore abbiano età inferiore a 16 anni (art. 250, comma 5, c.c.), di dichiarazione giudiziale di paternità (art. 277, comma 2, c.c.). Viceversa, il Tribunale per i minorenni è competente anche per i procedimenti ex art. 709-ter c.p.c. (risoluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale) qualora sia pendente o sia instaurato successivamente un giudizio de potestate.

Curatore speciale del minore obbligatorio nei procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di allontanamento ex art. 403 c.c., di affidamento familiare, nonché quando “dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore, tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale” oppure quando ne faccia richiesta il minore ultraquattordicenne. Il Giudice può (ma non deve) nominare il curatore speciale in tutti i casi in cui ritenga che i genitori “appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”. Al curatore speciale il Giudice può attribuire anche “specifici poteri di rappresentanza sostanziale del minore”.

Viene normata la possibilità, mutuata da alcune decisioni dei Tribunali (Milano e Roma), di applicazione dell'art. 614-bis c.p.c., all'interno (anche) del procedimento ex art. 709 ter c.p.c.

Stop ai “baby CTU”. La riforma modifica immediatamente anche gli artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c. precisando i requisiti per l'iscrizione all'albo dei CTU in materia familiare e minorile: comprovata esperienza in materia di violenza e/o possesso di adeguati titoli e/o iscrizione all'albo professionale da più di 5 anni e/o svolgimento per almeno 5 anni di attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private”.

Fase 2- Il rito unitario e l'addio al procedimento camerale

Entro un anno dall'approvazione della Legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la completa riscrittura del rito applicabile a tutti i procedimenti “relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie”, di competenza attuale del Tribunale ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i minorenni.

Rimarranno esclusi dal nuovo rito i procedimenti di adottabilità e quelli relativi all'immigrazione, di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale.

Il nuovo rito, dunque, si applicherà, tra l'altro, alle azioni di status (riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità), ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e relative modifiche, ai procedimenti de potestate, amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione. A seguito dell'entrata in vigore del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, si applicherà anche ai procedimenti di risarcimento del danno endofamiliare.

Queste le novità di maggior impatto.

Tutti i procedimenti inizieranno con ricorso, a seguito del quale il Giudice dovrà fissare inderogabilmente la prima udienza entro 90 giorni. Le parti dovranno formulare, a pena di decadenza nel primo atto difensivo, le domande e i mezzi di prova, eccezion fatta per le domande inerenti diritti non disponibili. Agli atti introduttivi dovranno essere allegate le dichiarazioni dei redditi e “la documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie” degli ultimi tre anni. In presenza di figli minori dovranno anche allegare il “piano genitoriale”. In questo modo il Giudice alla prima udienza potrà emettere provvedimenti provvisori maggiormente aderenti alla realtà della famiglia disgregata.

La competenza spetta prioritariamente al Tribunale del luogo di residenza del minore. Il Tribunale giudica in composizione collegiale, ma la trattazione è, di fatto, monocratica. Alla prima udienza il Giudice, dopo aver esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (eccezion fatta per i casi in cui siano allegati episodi di violenza) e invitato, senza successo, le parti al percorso di mediazione familiare, emette i provvedimenti provvisori e la sentenza sullo status.

Le domande nuove così come la modifica dei provvedimenti provvisori saranno ammesse solo per fatti nuovi o “nuovi accertamenti istruttori”.

L'ascolto del minore non sarà delegabile e dovrà essere videoregistrato.

Tutti i procedimenti su accordo delle parti (separazione consensuale, divorzio o scioglimento congiunto dell'unione civile, regolamentazione per i figli c.d. non matrimoniali) seguiranno lo schema attualmente previsto per la separazione consensuale (art. 711 c.p.c.), con stabilizzazione, su richiesta delle parti, del meccanismo della trattazione scritta (senza udienza).

Particolare attenzione verrà data ai casi di violenza domestica: abbreviazioni dei termini, divieto di mediazione familiare, nessun tentativo di conciliazione, misure atte ad evitare la c.d. vittimizzazione secondaria.

Il Governo dovrà poi adottare precise disposizioni per regolamentare l'intervento dei Servizi sociali -obbligati a rendere le relazioni visibili alle parti e ai loro difensori e a tenere distinti i fatti dalle opinioni- per l'attuazione concreta dei provvedimenti in materia di affidamento e “tempi di cura”, nonché per le Consulenze tecniche in materia familiare.

Saranno poi introdotte specifiche cause di incompatibilità per chi svolge la funzione di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni, per i CTU e per gli operatori dei Servizi Sociali, onde evitare conflitti di interessi o collusioni.

Verrà rivisto l'ordine di pagamento diretto degli assegni di mantenimento, utilizzando lo schema dell'attuale art. 8 l. div. (richiesta diretta di pagamento senza richiesta al Giudice) ma senza il limite del 50%.

Stop al doppio giudizio. Sia il ricorrente, sia il resistente potranno chiedere il divorzio assieme alla separazione, senza iniziare un nuovo procedimento. In questi casi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno pronunciati solo dopo il decorso dei termini previsti dalla l. 898/1970.

Fase 3 – Il Tribunale unico

Nei due anni successivi all'approvazione dei decreti delegati per il rito (e, dunque, non prima dell'autunno/inverno del 2024) il Governo dovrà istituire il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, un giudice unico e specializzato, competente per tutti i procedimenti “familiari” o di protezione per i minori di età e per i soggetti vulnerabili, attualmente di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per minorenni e del Giudice Tutelare. Rimarranno di competenza del Tribunale ordinario i procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione, riconoscimento della protezione internazionale.

Il TPMF sarà articolato su base circondariale (gli attuali Tribunali) e distrettuali (Corte d'appello) e sarà composto da giudici specializzati che non potranno essere destinati, neppure provvisoriamente, a trattare altri affari. Per loro sparisce anche il vincolo della decennalità.

Il Tribunale distrettuale rimane competente per tutti i procedimenti del c.d. penale minorile e per le adozioni (gli affidamenti rimangono di competenza del Tribunale circondariale) e deciderà in composizione collegiale. Nel settore civile, i Giudici onorari non togati (psicologi, psichiatri, etc.) faranno parte del collegio solo nei procedimenti riguardanti le adozioni. Tutti gli altri procedimenti saranno di competenza del Tribunale circondariale.

La sezione distrettuale sarà competente anche per decidere sull'impugnazione di tutti i provvedimenti, provvisori e definitivi, emessi dal Tribunale circondariale; le impugnazioni avverso i provvedimenti definitivi emessi dal Tribunale distrettuale quale giudice di prima istanza (p.e.: adottabilità) saranno impugnabili innanzi alla sezione specializzata della Corte d'appello. I provvedimenti provvisori de potestate (decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale) saranno ricorribili in Cassazione ex art 111 Cost.

I procedimenti presso il TPMF in materia civile, sia presso il circondario sia presso il distretto, saranno regolati dal rito unitario indicato al punto che precede.

Stretta sui Giudici onorari. Oltre a poter fare parte del collegio giudicante in un numero ristretto di procedimenti (a differenza di quanto accade oggi) i giudici onorari attualmente in forza ai Tribunali per i minorenni, saranno assegnati al costituendo Ufficio del processo e non potranno svolgere funzioni più propriamente giurisdizionali (p.e. interrogatorio libero delle parti). Al massimo potranno, su delega specifica del Giudice svolgere funzioni di “conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento”.

Conclusioni

Il d.d.l. delega, approvato al Senato, fissa i principi per una rivoluzione in tre tappe che gli avvocati familiaristi attendevano da anni, per una giustizia rispettosa dei principi del giusto processo; principi che, specialmente in alcuni settori, hanno fatto fatica ad essere pienamente attuati.

La riforma si propone di applicare norme processuali uniformi su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della specificità degli interessi in gioco, così da coniugare esigenze di celerità (esigenza sino a oggi sistematica frustrata dal rito camerale privo di regole), diritto al rispetto della vita familiare e ricerca di soluzioni giudiziari specifiche e non stereotipate (soluzioni che ci sono costate più di una condanna dalla Cedu).

Il percorso di attuazione dei principi della delega è lungo (3 anni) e potrebbe rivelarsi tortuoso, anche in considerazione di talune prese di posizioni già manifestate contro una legge voluta dalla stragrande maggioranza del Parlamento e approvata in Commissione Giustizia all'unanimità.

Solo nel 2025 sarà possibile verificare se la volontà di modificare radicalmente il sistema, come era necessario, si trasformerà in atti concreti o se prevarranno altre logiche.

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