Il Tribunale di Milano accoglie la richiesta congiunta di scioglimento dell’unione civile
22 Settembre 2021
Dopo l'unione civile nel novembre 2016, due donne nel 2019 si presentavano davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano per sentir dichiarare lo scioglimento dell'unione civile contratta e disporre l'affidamento condiviso dei figli minori.
Scioglimento dell'unione civile. Sussistono i presupposti previsti dalla legge per lo scioglimento dell'unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 24, l. n. 76/2016. Risulta, infatti, che le unite hanno manifestato congiuntamente la volontà di scioglimento innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di Milano e sono decorsi i 3 mesi richiesti per la procedibilità della domanda. Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, l'applicazione delle norme relative alla responsabilità genitoriale, pur non essendo espressamente richiamate dall'art. 1, comma 25, l. n. 76/2016 è consentita dall'art. 20 della stessa legge che dispone l'applicazione «delle disposizioni che si riferiscono al matrimonio… ovunque ricorrono nelle leggi anche ad ognuna delle parti della unione civile tra persone dello stesso sesso». Pertanto, è consentita l'applicazione dell'art. 6 l. n. 898/1970, in relazione ai figli nati nell'ambito di un'unione di persone dello stesso sesso con tecniche di PMA riconosciuti dal genitore intenzionale, o da questi adottati ex art. 44, l. n. 184/1983. Per tali motivi, il Tribunale di Milano dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta dalle ricorrenti. |