Preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento
23 Settembre 2021
«Il criterio discretivo in ordine alla legittimità della costituzione del danneggiato come parte civile si incentra sulla preventiva conoscenza da parte di quest'ultimo della richiesta di patteggiamento, la quale soltanto deve ritenersi preclusiva all'attività processuale che verrebbe svolta in udienza, destinata in tal caso, facendo salvo il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, a non poter trovare alcuno sbocco con la condanna dell'imputato».
Il Tribunale di Gela condannava l'imputato per il reato di cui all'art. 609-bis c.p., per aver costretto una ragazza incontrata per strada a subire atti sessuali. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che il Gip avesse consentito la costituzione della parte civile quando il procedimento si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari, ovvero prima dell'udienza preliminare. Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «il criterio discretivo in ordine alla legittimità della costituzione del danneggiato come parte civile si incentra sulla preventiva conoscenza da parte di quest'ultimo della richiesta di patteggiamento, la quale soltanto deve ritenersi preclusiva all'attività processuale che verrebbe svolta in udienza, destinata in tal caso, facendo salvo il caso di rigetto del patteggiamento da parte del Giudice, a non poter trovare alcuno sbocco con la condanna dell'imputato». Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile nel caso in cui la richiesta di patteggiamento ed il consenso del pubblico ministero siano già stati portati a sua conoscenza, con conseguente illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato per il reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto. Inoltre, «non sussiste interdipendenza biunivoca tra esercizio dell'azione penale e possibilità di costituzione di parte civile, come si desume - tra l'altro - dal rilievo che l'esercizio dell'azione penale legittima l'azione civile in sede penale, in quanto almeno uno tra i prevedibili sviluppi processuali avvalori l'aspettativa del danneggiato di ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno a norma dell'art. 185 c.p. e art. 538 c.p.p.» (Cass. pen., n. 47803/2008). Nel caso di specie, pertanto, la costituzione di parte civile è legittimamente avvenuta in un momento processuale precedente a quello in cui è stata manifestata la volontà di definire il giudizio con applicazione della pena. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |