Appartiene al G.O. la controversia in tema di responsabilità precontrattuale della p.a., ove manchi una procedura di affidamento ad evidenza pubblica

23 Settembre 2021

L'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a. , che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, e forniture svolte da soggetti comunque tenuti al rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in tema di evidenza pubblica, include anche la controversa risarcitoria che inerisce al complesso degli atti e del contegno serbato dall'Amministrazione, anche relativamente alla responsabilità precontrattuale, ma presuppone pur sempre che questi si siano manifestati nel corso di una procedura di affidamento ad evidenza pubblica. È necessario, quindi, che vi sia una procedura di “gara” non essendo sufficiente a tal fine, né la qualifica di “ente aggiudicatore” di una delle parti, né che il comportamento dell'ente sia comunque diretto al perseguimento di finalità istituzionali ed ispirato ai generali criteri d'efficienza.

Il caso. Una società ha adito il TAR del Lazio per ottenere la condanna di RFI s.p.a. al risarcimento, a titolo di responsabilità precontrattuale, di tutti i danni subiti a causa del mancato affidamento del completamento della fornitura di un apparato radio di alto profilo tecnologico.

A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver avviato sin dal 2010, d'intesa con RFI, una sperimentazione per la realizzazione di un apparecchio radio avente caratteristiche specifiche, destinato a funzionare unicamente con le frequenze proprietarie della stessa RFI.

Nel corso degli anni il progetto aveva raggiunto un profilo di assoluta esclusività, tanto che RFI aveva provveduto all'acquisto di 450 apparecchi e, a partire dal 2017, aveva anche dato luogo a più incontri per la stipula di un nuovo contratto di fornitura.

La ricorrente ha quindi affermato che il comportamento tenuto da RFI aveva ingenerato in capo alla stessa un ragionevole affidamento nella conclusione del nuovo contratto, che l'aveva indotta a compiere conseguenti attività economicamente onerose.

Tale affidamento era stato, tuttavia, leso da RFI, la quale aveva interrotto le trattative, ritenendo la fornitura ulteriore non più economicamente vantaggiosa.

La questione: Secondo la ricorrente, la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della rottura ingiustificata dalle trattative appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1, lett. e) n. 1 c.p.a., essendo RFI tenuta all'applicazione del d.lgs. n. 163/2006 allora vigente, risultando la fornitura strumentale e funzionale al servizio pubblico gestito da RFI quale “ente aggiudicatore” ex art. 210 d.lgs. cit.

La decisione: Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

In proposito, ha ricordato che ai sensi del richiamato art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a. , sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento (anche in regime di concessione) di pubblici lavori, e forniture svolte da soggetti comunque tenuti al rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in tema di evidenza pubblica, tra cui, di conseguenza, anche la controversa risarcitoria che inerisce al complesso degli atti e del contegno serbato dall'amministrazione, anche relativamente alla responsabilità precontrattuale.

L'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.a. presuppone, dunque, l'esistenza di una procedura di “gara”, non essendo sufficiente a tal fine, né la qualifica di “ente aggiudicatore” di una delle parti, né che il comportamento dell'ente sia comunque diretto al perseguimento di finalità istituzionali ed ispirato ai generali criteri d'efficienza.

Nel caso di specie, invece, la stessa ricorrente aveva evidenziato che si era dato luogo a un affidamento diretto a scopo sperimentale e che il prodotto oggetto della fornitura non era presente sul mercato, in quanto sviluppato solo per soddisfare le esigenze di RFI.

Secondo il Collegio, quindi, in assenza dell'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, doveva desumersi che RFI avesse agito “iure privatorum” per procurarsi a scopo sperimentale alcuni prodotti e che la fornitura oggetto del contendere fosse del tutto estranea a forme di selezione pubblica imposte dall'allora vigente d.lgs. n. 163/2006.

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