L'acquisizione documentale ex art. 76, d.lgs. n. 50/2016, consente il superamento del termine impugnatorio di cui all'art. 120, c.p.a.

28 Settembre 2021

Alla luce dell'insegnamento dell'Adunanza Plenaria del Cons. St. n. 12/2020, anche l'acquisizione documentale richiesta in forza dell'art. 76, d.lgs. n. 50/2016 e nei termini di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006, costituisce motivo valido per superare il termine di proposizione del ricorso indicato dall'art. 120 c.p.a.; termine che, pertanto, decorre dalla effettiva comunicazione degli atti richiesti. Del resto, la logica e la funzione del principio espresso dalla Plenaria è proprio quello di evitare la proposizione di ricorsi al “buio” che potrebbero, alla luce dei documenti acquisiti, rivelarsi non proponibili.

Il caso. La Regione Lazio ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di un servizio di guardiania armata presso le sedi delle Aziende sanitarie del Lazio, che è stata assegnata ad un raggruppamento temporaneo di imprese.

Al termine del procedimento, la ricorrente, seconda classificata, ha chiesto l'accesso a tutti i verbali di gara ed alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica della prima graduata, ivi comprese le giustifiche presentate in sede di verifica di anomalia dell'offerta.

La ricorrente ha, quindi, impugnato – dinanzi al TAR Lazio – il provvedimento di tale aggiudicazione, lamentandone la legittimità.

In particolare, tale seconda classificata ha contestato il fatto che la prima graduata avesse dichiarato, nell'offerta, la necessità di ricorrere al lavoro straordinario in misura superiore a quanto consentito dal CCNL di categoria.

Preliminarmente, la resistente (Regione Lazio) e la controinteressata (prima aggiudicataria del servizio di cui sopra) hanno eccepito la tardività del ricorso, essendo stato proposto oltre i termini di cui all'articolo 120 c.p.a.

La soluzione giuridica: Il TAR ha accolto il ricorso, respingendo in via preliminare l'eccezione di tardività formulata sia dalla resistente che dalla controinteressata.

Più nel dettaglio, il TAR ha affermato che in materia di procedure di gare d'appalto, la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la "dilazione temporale" del termine per impugnare quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

In particolare, la comunicazione delle informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, costituisce il dies a quo per la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale.

Tale orientamento d'altronde rappresenta il giusto contemperamento tra il principio di certezza giuridica, che è alla base della previsione di un termine per l'impugnazione degli atti di gara, ed il principio di economia processuale.

Sarebbe, infatti, del tutto inefficiente un sistema giudiziario che costringe gli utenti ad incardinare giudizi senza magari averne ragioni.

Nel caso di specie, dunque, avendo la ricorrente richiesto informazioni ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 - non altrimenti pubblicate dalla stazione appaltante – risulta superato il termine per la proposizione del ricorso di cui all'art. 120 c.p.a. Ne consegue la tempestività dello stesso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.