Autorità competente per l'affidamento dei minorenni

Paola Silvia Colombo
27 Settembre 2021

È stato instaurato un procedimento ex art. 333 c.c. presso il Tribunale per i minorenni e in seguito un giudizio di separazione incardinato presso il Tribunale Ordinario. Quale Autorità è competente in merito all'affidamento dei minori?

È stato instaurato un procedimento ex art. 333 c.c. presso il Tribunale per i minorenni e in seguito un giudizio di separazione incardinato presso il Tribunale Ordinario. Quale Autorità è competente in merito all'affidamento dei minori?

L'art. 38 disp. att. c.c. della legge n. 219/2012 dispone che «sono di competenza del Tribunale per i minorenni soltanto i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile».

Con riferimento ai procedimenti ex art. 333 c.c., occorre precisare che nel caso in cui, tra le stesse parti, sia pendente un giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c., è competente, per tutta la durata del processo, il giudice ordinario anziché il giudice minorile.

Sul punto è intervenuta la Cassazione con la sentenza Cass. n. 17931 /2016 la quale ha precisato che: «l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli arti. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario (..)».

Tuttavia, nel caso di specie, risulta che il giudice minorile sia stato adito per primo, circostanza che, secondo la Suprema Corte, risulta essere particolarmente significativa ai fini dell'attribuzione della competenza.

Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17931/2016, ha chiarito che«va affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato, secondo cui il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza».

Anche nell'ordinanza Cass. n. 6430/2017, la Suprema Corte ha sposato il principio sopra enunciato chiarendo che è esclusa «l'attrazione - ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. - alla competenza del giudice ordinario della crisi familiare (avanti al quale penda giudizio di separazione o divorzio, o altro procedimento per l'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio) delle domande di limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale di regola riservate al giudice minorile, allorquando quest'ultimo sia stato preventivamente adito».

Ricapitolando, secondo la Suprema Corte, per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del c.c..

In pendenza del giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c., dunque, il giudice ordinario è competente anche sulle domande proposte ai sensi dell'art. 333 c.c., e cioè in ordine alla pronuncia di eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

Tuttavia, nel caso in cui sia dapprima investito il giudice minorile e successivamente sia proposta la domanda di separazione davanti al giudice ordinario, la prevalente giurisprudenza sopra citata esclude inequivocabilmente «l'attrazione davanti al giudice della separazione o divorzio e ciò in ossequio non solo al rispetto della lettera della legge, ma anche del principio della perpetuatio iurisdictionis» (v. G. Bonilini, Trattato di Diritto di Famiglia, Milano, 2016).

Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che il Tribunale per i Minorenni continuerà ad essere competente in ordine alla pronuncia di eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale mentre al Tribunale ordinario spetterà decidere in punto di affidamento del figlio minore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.