Nuove informazioni provvisorie delle Sezioni Unite Penali
04 Ottobre 2021
La Suprema Corte con le informazioni provvisorie nn. 14, 15 e 16 ha provveduto a risolvere alcune questioni controverse, come ad esempio se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire.
Informazione provvisoria n. 14. La questione controversa attiene al fatto se, nei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari ex art. 299, comma 4-bis, c.p.p., debba essere notificata alla persona offesa, a cura del richiedente, anche in mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio o nomina di un difensore da parte della persona offesa medesima. Ed inoltre, se per l'obbligo della notifica, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra l'autore del reato e la vittima o la sussistenza di un pericolo concreto di recidiva riferita a quest'ultima e se, in caso di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica possano intendersi anche gli eredi della vittima. Al riguardo la Corte ha affermato che, in primis, in tali procedimenti la suddetta richiesta deve essere notificata al difensore della persona offesa, o in mancanza, alla persona offesa a condizione che essa abbia dichiarato o eletto domicilio, in quest'ultimo caso. In secondo luogo, in ragione delle finalità informative e partecipative al processo della notifica, ex art. 299, commi 3 e 4-bis, c.p.p., i Giudici sostengono che essa, in caso di morte della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata ai prossimi congiunti o alla persona alla quale era legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.
Informazione provvisoria n. 15. La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, comunicata in udienza, integra comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, ovvero grava sull'imputato stesso il previo onere di richiedere al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per presenziare all'udienza? A questa domanda la Suprema Corte risponde sostenendo che la suddetta restrizione, comunicata al giudice procedente, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al giudice stesso di rinviare ad una nuova udienza e disporre la traduzione.
Informazione provvisoria n. 16. La questione controversa è se, in caso di riforma del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare, precluda il ribaltamento del suddetto giudizio. Per i Giudici della Cassazione la riforma, in secondo grado, della sentenza assolutoria non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante. E la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova già acquisita deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori che il giudice ha l'onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603 c.p.p. |