Legittimità della notifica al difensore in caso di irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto: la parola alle SS.UU.
04 Ottobre 2021
Stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ritiene di devolvere alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione abbia in precedenza attestato la irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto.
La Corte d'Appello di Roma confermava la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 570-bis c.p., per avere omesso di corrispondere al coniuge separato e al figlio minore l'assegno di mantenimento. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi del fatto che la Corte d'Appello avesse disatteso l'eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado, per essere stato notificato il decreto che aveva disposto il giudizio all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., benché nel verbale della notifica l'imputato fosse stato dichiarato irreperibile, senza che l'ufficiale notificatore avesse compiuto ulteriori attività di verifica in loco. Sul punto, la Corte di Cassazione rileva l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, deve ritenersi affetta da nullità assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. nel caso in cui, accertata dall'addetto al servizio postale l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, non si sia attivata la notifica con le modalità ordinarie ai sensi dell'art. 170, comma 3, c.p.p. Secondo l'orientamento minoritario, invece, è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, «ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo» (Cass. pen., n. 23880/2021): seguendo tale ragionamento, non è necessario procedere ad una verifica che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 c.p.p. Pur dichiarando di aderire al secondo orientamento, la Sesta sezione penale ritiene di dover rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, che saranno chiamate a decidere sulla seguente questione: «se è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione abbia in precedenza attestato la irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto». |