Assegno divorzile e valutazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi
30 Settembre 2021
La Corte d'Appello di Bari riconosceva in favore di G.P. l'assegno divorzile di 400 euro mensili, ponendolo a carico di M.T. Quest'ultimo ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l'omesso esame da parte della Corte distrettuale della clausola di cui all'art. 7.2.1. della convenzione di separazione omologata con decreto n. 705/2006 che prevedeva «una regolamentazione del conguaglio a seguito dello scioglimento della comunione». La doglianza risulta inammissibile. In passato, le Sezioni Unite hanno avuto modo di sottolineare il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, «il cui presupposto è stato individuato nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, ed il cui ammontare da liquidare in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia del divorzio» (Cass. n. 11490/1990). Tale orientamento è stato poi modificato dalla sentenza n. 11504/2017 secondo cui «il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, ormai “persona singola”, e dall'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima parte della norma». Sempre le Sezioni Unite hanno recentemente ritenuto che «l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto» (Cass. n. 18287/2018). La Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare anche che «in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale ed i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio» (Cass. n. 3852/2021). Inoltre, «l'omesso esame di un fatto non può riguardare la clausola di una convenzione di separazione, atteso che l'omesso esame di elementi istruttori, come un documento acquisito gli atti, non integra, di per sé, il vizio di omessa esame di un fatto decisivo» (Cass. n. 8053/2014 e n. 27415/2018). Per tutti questi motivi il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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