L'utilizzabilità della documentazione richiesta in sede di accesso è nella valutazione della sola parte istante, non anche della p.a.

Giusj Simone
05 Ottobre 2021

Non è nella disponibilità della p.a. subordinare l'accesso ai documenti alla finalità della richiesta qualora la parte abbia titolo per acquisirla. Il diniego, pertanto, non può incentrarsi sulla esclusiva introduzione della documentazione richiesta in un determinato giudizio amministrativo, potendo la stessa essere utilizzata anche per la tutela della situazione giuridica della parte presso altri plessi giudiziari.

Il caso. Viene in rilievo nell'articolata serie di ricorsi proposti da parte ricorrente avverso la procedura negoziata indetta dall'ASL competente per l'affidamento, nelle more dell'espletamento di apposita gara comunitaria, del Servizio di trasporto secondario degli infermi, una duplice questione: in via preliminare, la sussistenza o meno del giudice amministrativo adito su evenienze successive alla fase di aggiudicazione e, segnatamente, sulla legittimità dell'ulteriore incremento economico riconosciuto all'aggiudicatario, in uno con la rimodulazione del servizio originariamente offerto e positivamente graduato nella procedura ad evidenza pubblica in questione; nel merito, la legittimità del diniego opposto dall'amministrazione all'istanza di accesso presentata da parte ricorrente a tutti gli atti inerenti al procedimento che ha condotto all'approvazione della deliberazione di indizione della procedura di cui è causa.

Sul difetto di giurisdizione amministrativa, eccepito dall'amministrazione resistente, il TAR capitolino preliminarmente vi aderisce accogliendolo, essendo noto che ogni censura delle determinazioni della p.a., conseguenti e successive alla fase di aggiudicazione e, quindi, estranee da ogni momento autoritativo della procedura ad evidenza pubblica che si definisce e si conclude con l'aggiudicazione – come, nel caso di specie, evenienze attinenti alla fase esecutiva della relazione negoziale – risulta nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, sia civile che, eventualmente, penale (Cass., sez. un., ord. 23 aprile 2020, n. 8099).

Sulla legittimità del diniego opposto dall'amministrazione resistente all'istanza di accesso di parte ricorrente, per essere riferita la stessa – a dire dell'amministrazione – a ricorso definito con sentenza passata in giudicato, l'adito giudice, rilevato che l'istanza afferisce alla documentazione presupposta alla deliberazione di indizione della procedura di gara in questione, precisa che è interesse giuridico dell'istante avere conoscenza e copia della documentazione amministrativa richiesta, atteso che è nella sola valutazione della parte l'utilizzo dei conseguenti documenti richiesti che riguardano, in buona sostanza, un'attività negoziale cui la stessa ha partecipato.

Il principio. Non è nella disponibilità della p.a. subordinare l'accesso alla finalità della documentazione richiesta e che la parte ha titolo di acquisire. Il diniego, pertanto, non può incentrarsi, come erroneamente ha ritenuto la p.a., sulla esclusiva introduzione della documentazione richiesta in un determinato giudizio amministrativo, potendo la stessa essere utilizzata anche per la tutela della situazione giuridica della parte presso altri plessi giudiziari.

In conclusione. L'istanza di accesso deve ritenersi fondata e deve essere ordinato alla p.a. di consegnare, alla parte ricorrente, copia di tutti i documenti presupposti alla deliberazione impugnata.

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