La falsa dichiarazione sull'assenza di contenziosi aperti con la Committente, anche se a carico di precedente amministratore, è legittima causa di esclusione

Giusj Simone
05 Ottobre 2021

Non comporta alcuna violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione la previsione della legge di gara circa l'assenza di contenziosi aperti con la Committente quale requisito di ammissione alla gara medesima e la dichiarazione richiesta in tal senso ai fini della partecipazione alla procedura di gara, valendo a verificare l'affidabilità dell'operatore concorrente nella corretta gestione del servizio in affidamento. Le dichiarazioni non veritiere rese sul punto dal concorrente pregiudicano il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra Committente e operatore economico cosicché è legittima l'esclusione dello stesso dalla procedura di gara ex art. 80, comma 5 f-bis, del D.lgs. n. 50/2016.

Il caso. Nel caso di specie il TAR capitolino è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione da procedura di affidamento, tramite convenzione ex art. 45 bis c.n., dei servizi connessi alla balneazione riferiti a spiaggia libera in concessione al Comune appaltante, disposta dal Comune medesimo a carico del concorrente proposto quale aggiudicatario per essere emersi a carico dello stesso, in sede di verifica del possesso dei requisiti ex art. 32, commi 5, 7 del D.lgs. n. 50/2016, procedimenti penali in corso relativi a innovazioni, opere abusive, occupazioni senza titolo del demanio pubblico marittimo non dichiarati in sede di gara e per aver, quindi, lo stesso concorrente reso dichiarazioni non veritiere sul punto ex art.80, comma 5 f-bis, del D.lgs. n. 50/2016.

La sentenza. L'adito TAR, affermata la propria giurisdizione sulla lite de qua, relativa ad area demaniale in concessione a Comune che affida il servizio di gestione al privato ex art. 45-bis c.n. (cfr. Corte Cass., SS.UU., n.1006 del 2014 e nello specifico già TAR Lazio, II-bis, n.5427 del 2020), tiene a precisare che la controversa clausola della legge di gara (di cui parte ricorrente aveva chiesto dapprima declaratoria di nullità, per poi rinunciarvi) nel richiedere di “non essere interessati da procedimenti in corso o da sentenze definitive per aver realizzato innovazioni, opere abusive, occupazioni sine titulo sul pubblico demanio marittimo che comportano o hanno comportato sanzioni penali ai sensi degli artt. 31 e 44 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 181 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione”appare estremamente chiara nella sua formulazione (definendo in modo netto i contenuti dell'obbligo dichiarativo), intimamente correlata al servizio da svolgere al fine di verificare l'integrità e l'affidabilità dell'operatore da selezionare (cfr. TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, n. 160/2019), cosicchè non comporta alcuna violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione (cfr. ancora Cons.Stato, A.P., n. 16/2020) e con gravità delle condotte correlate al loro rilievo penale.

Trattasi, con ogni evidenza, di clausola concernente gli operatori economici, quali la ricorrente, che: intendevano partecipare alla procedura per l'affidamento della gestione della spiaggia e di condotte imputabili agli operatori economici medesimi anche ove posti in essere da precedente amministratore – come nel caso di specie –, seppure sostituito – peraltro solo nel momento di emissione della legge di gara de qua –, avendo lo stesso operato non come persona fisica – come erroneamente preteso da parte ricorrente per sostenerne l'irrilevanza ai fini della partecipazione alla gara –, bensì con poteri decisionali in nome e per conto di parte ricorrente e rendendo per l'effetto addebitabili a quest'ultima, in quanto persona giuridica che può operare solo attraverso i propri organi, le proprie condotte (cfr. ex multis, Cass., Sez. II, n. 11465/2020).

La previsione della legge di gara circa l'assenza di contenziosi aperti col Comune appaltante quale requisito di ammissione alla gara medesima, e la dichiarazione richiesta in tal senso ai fini della partecipazione alla procedura di gara, valeva a verificare l'affidabilità dell'operatore concorrente nella corretta gestione del servizio de quo. Le dichiarazioni di segno negativo rese sul punto dalla ricorrente risultavano, pertanto, non veritiere e del tutto legittimamente il Comune appaltante ne disponeva l'esclusione dalla procedura selettiva ex art. 80, comma 5 f-bis, del D.lgs. n. 50/2016, avendo la non veridicità di quanto affermato da parte ricorrente pregiudicato il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra la stazione appaltante e il proprio operatore economico (cfr., tra le altre, TAR Campania, Sez. I, n. 1189/2020).

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