È legittima la presentazione, da parte di un RTI costituendo, di una dichiarazione cumulativa per gli oneri della scurezza e costo del lavoro
05 Ottobre 2021
Il caso. Con un primo motivo di appello, la ricorrente - seconda classificata - ha dedotto la violazione dell'art. 95, comma 10, in relazione all'art. 48, del d.lgs. n. 50 del 2016, per aver l'RTI non ancora costituito, vincitore della gara, presentato un'offerta economica contenente una dichiarazione cumulativa, in cui, cioè, non si distinguevano gli oneri aziendali della sicurezza ed il costo del lavoro inerenti la mandataria, ovvero la mandante.
A dire dell'appellante infatti ciascun operatore economico componente il raggruppamento, per essere autonomo soggetto di diritto, avrebbe dovuto rendere una distinta dichiarazione. Rispetto alle obbligazioni inerenti il costo del lavoro e la sicurezza, ha sostenuto la seconda classificata, non esisterebbe, per definizione, una soggettività del costituendo R.T.I. Quindi ogni impresa avrebbe dovuto darne specifica indicazione, a pena di esclusione dalla gara.
La soluzione. Il Collegio, ha rigettato l'appello ritendendo che il raggruppamento aggiudicatario avesse pienamente assolto all'onere derivante sia dalla lex specialis che dalla disposizione di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 presentando un'unica offerta con dichiarazione cumulativa. Difatti l'indicazione dei costi relativi agli oneri della sicurezza è parte del contenuto dell'offerta economica redatta da ciascun operatore e tale è, per la procedura di gara, un raggruppamento di imprese, anche se costituendo. Inoltre, come noto, “a mente dell'art. 48, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 in caso di raggruppamento non ancora costituito, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, non v'è ragione di ulteriormente distinguere, nella formulazione dell'offerta, rispetto ad una responsabilità assunta individualmente”. |