L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta non include i costi per le figure professionali coinvolte, occasionalmente, in ausilio

05 Ottobre 2021

L'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 – risponde all'esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione e serve ad evitare manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l'offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre, sicché è preferibile riferire tale costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolte nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili (quali quelle che hanno un ruolo direttivo o di coordinamento).

Il caso: La stazione appaltante ha indetto una procedura di gara aperta, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un servizio. Un operatore economico è stato escluso in ragione dell'esito negativo della fase di valutazione di anomalia della sua offerta (ai sensi degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006).

Tale operatore ha impugnato l'esclusione, ottenendo in grado di appello l'accoglimento del ricorso con conseguente riammissione in gara, previa rinnovazione, in via conformativa, del predetto procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta da parte della stazione appaltante.

La stessa, dunque, dopo avere aggiudicato la gara de qua all'attuale ricorrente, ne ha disposto l'annullamento in autotutela, ri-aggiudicando la gara al citato concorrente escluso.

L'odierno ricorrente – dinanzi al TAR Lazio – ha dunque impugnato i provvedimenti con i quali l'amministrazione aggiudicatrice ha disposto, in sede di ri-esercizio del potere, l'annullamento dell'affidamento di un lotto in proprio favore e la sua ri-aggiudicazione alla controinteressata, lamentandone la legittimità sotto diversi profili.

In particolare, la stazione appaltante avrebbe errato di nuovo nella valutazione dell'anomalia dell'offerta dell'altra concorrente, che risulterebbe del pari anomala, essendoci una evidente sottostima anche di ulteriori costi rispetto a quelli che avevano condotto alla prima dichiarazione di anomalia, che ove considerati, manderebbero l'offerta in perdita.

La soluzione giuridica: Il TAR ha respinto il ricorso. Più nel dettaglio, per quanto attiene alla questione di interesse per questo breve contributo, il giudice amministrativo ha interpretato restrittivamente l'obbligo di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

Tale disposizione prevede che “nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro…”.

Atteso che la ratio della norma consiste nella tutela di un'equa retribuzione per i dipendenti dell'appalto dalle speculazioni delle imprese appaltatrici – che mirano a ridurre i costi per rendere più competitive le offerte sul mercato – deve interpretarsi nel senso che tale obbligo si riferisce ai soli costi diretti della commessa, esclusi quindi i costi per le figure professionali coinvolte nella commessa solo in maniera occasionale per ragioni non prevenibili.

Ciò in ragione del fatto che il citato obbligo risponde ad un'esigenza di tutela avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata – nell'interesse esclusivo dell'impresa – nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto.

Ne consegue che i costi legati alla manodopera di questi ultimi non sono soggetti al rischio delle speculazioni di cui sopra.

Fermo quanto affermato, nel caso di specie deve quindi ritenersi escluso che la controinteressata fosse tenuta ad inserire il costo della figura del building manager (figura con funzioni di mero coordinamento) nell'ambito del costo complessivo della manodopera, né peraltro può affermarsi che la stazione appaltante non abbia tenuto in debita considerazione il citato costo nelle giustificazioni in sede di verifica di anomalia per detta figura professionale i cui servizi erano stati inseriti tuttavia nell'offerta tecnica. Orbene, anche per questo motivo il ricorso è stato respinto.

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