Suddivisione in lotti, vincolo di aggiudicazione e collegamento fra imprese

Redazione Scientifica
29 Settembre 2021

Laddove la suddivisione in lotti rappresenta, in quanto tale, una opzione regolare ed ordinaria, come tale connotata da sindacabile discrezionalità negativa...

Laddove la suddivisione in lotti rappresenta, in quanto tale, una opzione regolare ed ordinaria, come tale connotata da sindacabile discrezionalità negativa (al segno che l'art. 51, comma 1 cit. – dettato in recepimento dell'art. 46 della direttiva 2014/24/UE e dell'art. 65 della direttiva 2014/25/UE, in conformità al criterio di delega di cui alle lettere dd) e ccc) della l. n. 11/2016 – impone una congrua e circostanziata motivazione, nel corpo degli atti indittivi o nelle “relazioni uniche” di cui agli artt. 99 e 139, del mancato frazionamento: cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2017, n. 272; Id., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 123; Id., sez. III, 12/02/2020, n. 1076), il vincolo quantitativo di aggiudicazione (come, prima ancora, l'eventuale limitazione del numero di offerte proponibili in relazioni ai singoli lotti: cfr. art. 51, comma 2) postula solo – in funzione di trasparenza e parità di trattamento – la espressa formalizzazione in termini di lex specialis e la prefigurazione di “regole o […] criteri oggettivi e non discriminatori” per l'affidamento selettivo.

Per consolidato orientamento, in caso di suddivisione della gara in lotti funzionali (art. 51, comma 1 d. lgs. cit.) la regola di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del nuovo codice degli appalti pubblici, dettato in tema di collegamento fra i soggetti partecipanti alla gara, non trova applicazione nell'ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi: un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce infatti un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è formalmente un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione (cfr. ancora Cons. Stato, n. 2350/2021 cit., nonché Id., sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070 e già Id., 12 gennaio 2017, n. 52 e Id., 2 maggio 2017, n. 1985). Diverso è il caso in cui la stazione appaltante opti per una suddivisione dell'appalto in distinti “lotti prestazionali e territoriali” introducendo altresì un vincolo di aggiudicazione mercé la previsione che i concorrenti – per quanto abilitati a presentare la propria offerta per una pluralità od anche per la totalità dei lotti previsti – non avrebbero potuto “essere aggiudicatari di più di un lotto”. In questo caso il limite derivante dal vincolo di aggiudicazione deve ritenersi operante anche in riferimento a operatori economici diversi, che mirino all'aggiudicazione di lotti distinti pur essendo sostanzialmente espressione di un unico centro decisionale.

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