Reati edilizi: l'omissione di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio non integra una nullità
07 Ottobre 2021
«L'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità, o un errore in iudicando, ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile tranne la sussistenza di presupposti impeditivi alla demolizione non valutati dal giudice della cognizione che devono essere prospettati in sede di impugnazione».
Il Tribunale di Napoli Nord disponeva la correzione della pronuncia del 3 luglio 2021, aggiungendo al dispositivo la “demolizione delle opere”. Sentenza con la quale R.C. era stata condannata per alcuni reati edilizi. R.C. ricorre in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, del fatto che la suddetta demolizione «poteva essere disposta solo dal giudice d'appello dopo un'impugnazione della sentenza da parte del PM». La doglianza è infondata. La Corte di Cassazione ha ritenuto che «l'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell'esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa. Fattispecie in cui la Corte ha giudicato corretta la sentenza di appello che, pronunciandosi all'esito del giudizio di impugnazione, ha proceduto alla correzione di errore materiale della sentenza di primo grado laddove questa aveva impartito l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo solo nella motivazione e non anche nel dispositivo di condanna» (Cass. n. 40340/2014) e che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano", invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato» (Cass n. 39523/2016, n. 42622/2015). Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato, nel ricorso in Cassazione, nessun presupposto «impeditivo della demolizione che avrebbe dovuto valutarsi in sede di cognizione e poi in sede di correzione dell'errore materiale (ovvero situazioni comportanti un interesse del ricorrente a partecipare alla camera di consiglio, per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato)» (Cass n. 39523/2016, n. 42622/2015). Per tutti questi motivi la S.C. rigetta il ricorso ed enuncia il seguente principio di diritto: «l'omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell'atto non integra una nullità, o un errore in iudicando, ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile tranne la sussistenza di presupposti impeditivi alla demolizione non valutati dal giudice della cognizione che devono essere prospettati in sede di impugnazione». |