Il testo base sulla “morte volontaria medicalmente assistita” nell'ottica della dignità del malato terminale

08 Ottobre 2021

Nella seduta del 6 luglio 2021, le Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali della Camera, seppur non all'unanimità, sono riuscite nell'intento di approvare un testo base in tema di suicidio medicalmente assistito. Di seguito alcune osservazioni.
Il testo approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali della Camera

Nella seduta del 6 luglio 2021, le Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali della Camera, seppur non all'unanimità, sono riuscite nell'intento di approvare un testo base in tema di suicidio medicalmente assistito. Il testo trasfonde in un unico articolato molteplici p.d.l. depositati in materia (in particolare, C. 2 di iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino). Significativamente, il testo base si intitola “Disposizioni in materia di morte medicalmente volontaria assistita”. Il titolo dell'articolato è assai significativo in quanto ne dettaglia l'oggetto. Il testo, da un canto, evidenzia che la nuova disciplina normativa che si propone di approvare, effettuando una precisa scelta di campo di natura compromissoria, non intende disciplinare l'eutanasia, un termine che nell'articolato non compare, a differenza di quanto invece facevano taluni dei p.d.l. che in esso sono stati trasfusi; dall'altro, con terminologia innovativa, esso non utilizza l'espressione, normalmente in uso, di suicidio medicalmente assistito, ma, con terminologia maggiormente sfumata, vaga ed eufemistica, intende disciplinare la “morte volontaria medicalmente assistita”. Il significato dei due termini non sembra in alcun modo differenziarsi. Entrambi i sostantivi si riferiscono al desiderio espresso dal malato terminale di porre fine volontariamente (grazie all'aiuto medico) ad una vita di dolore divenuta insopportabile. Dall'articolato, sul punto non del tutto perspicuo e che sconta evidenti e comprensibili ritrosie lessicali nel disciplinare una tematica ancor oggi ritenuta un “tabù”, emerge che con esso si intende disciplinare la “morte volontaria” del malato che è “medicalmente assistita”, in quanto la stessa per attuarsi richiede assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita” (art. 1).

Le condizioni di legittimità

I requisiti richiesti per la sussunzione nell'ambito della novella e affinchè venga esclusa la punibilità del medico e del personale sanitario “che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita” («nonchè a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la predetta procedura» ex art. 7; come, ad es., i familiari o gli amici del paziente che abbiano contribuito o agevolato il suo proposito suicidiario e art. 580 c.p. Ci paiono trasparenti le ombre ed i fantasmi suscitati, in ambito penalistico, dai dibattimenti e dalle conseguenti assoluzioni suscitate di recente dai casi di Dj Fabo e di Trentini.) sono i seguenti, ricalcati sulle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella celebre pronunzia Corte cost., n. 242/2019.

1) Anzitutto, la procedura nasce dalla richiesta avanzata da “persona maggiorenne, capace di prendere decisioni libere e consapevoli” (art. 3, comma 1). Restano pertanto esclusi dallqa forma di suicidio in discorso i soggetti minorenni e quanti siano mentalmente disabili. La richiesta deve essere “informata, libera e consapevole” (art. 4). La forma della richiesta può essere quella del testamento olografo (art. 602 c.c.), ovvero, tenendo conto delle condizioni soggettive del malato, la volontà può essere raccolta con qualunque dispositivo idoneo che consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la volontà”.

2) La persona che avanza richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere “affetta da sofferenze fisiche o psicologiche insopportabili” (art. 3, comma 1), sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte Cost.

3) Ancora, quale ulteriore condizione soggettiva richiesta, il malato terminale deve essere affetto da “patologia irreversibile o a prognosi infausta opporre portatrice di una condizione clinica irreversibile”. Non viene indicato l'arco temporale di ipotetica sopravvivenza in vita, come facevano taluni dei p.d.l. trasfusi nel testo base.

4) Infine, si precisa che il richiedente deve essere “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale”, come aveva indicato la richiamata pronunzia della Corte Costituzionale n. 242/19. Un requisito che la migliore letteratura in materia ha criticato, in quanto determina l'effetto di restringere l'accesso alla procedura, limitandola a quanti sopravvivano grazie ad ausili medici artificiali.

La procedura

La procedura di morte volontaria, come dettagliata dal testo normativo, è piuttosto articolata, caratterizzata da molteplici fasi; per quanto, “per evitare abusi”, la stessa debba svolgersi sempre nell'ambito “col supporto e sotto la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale (art. 2), come aveva indicato la Corte Costituzionale.

La richiesta di suicidio va veicolata al medico di medicina generale, al medico curante o al un medico di fiducia (art. 4, comma 2), dopo che il paziente ha ricevuto adeguata informazione medica (comma 3). Ricevuta la richiesta, «il medico redige un rapporto sulle condizioni cliniche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno determinato» (art. 5, comma 2), semprechè la persona anbbia ricevuto adeguata informazione medica (comma 3). Il rapporto viene indirizzato al Comitato per l'etica nella clinica, un organismo di nuova istituzione (previa approvazione di un regolamento che lo disciplini) da incardinare presso le Aziende sanitarie territoriali (art. 6). Il Comitato per l'etica nella clinica esprime “un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti a supporto della richieste”, da ritrasmettere al medico (art. 5, comma 4). Se il parere è favorevole, il medico lo trasmette alla Direzione Sanitaria Territoriale.

A questo punto si procede al suicidio medicalmente assistito, dato che l'Azienda Sanitaria “dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalità di cui al comma 1” (ovvero, nel “rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi”) (art. 5, comma 5).

Onde evitare equivoci di sorta, va precisato che il suicidio medicalmente assistito non costituisce una forma eutanasica. Dato che in tal caso è il paziente stesso a darsi la morte mediante un atto libero e cosciente, sulla scorta dei preparati farmacologici venefici forniti dalla struttura sanitaria, la quale pone a disposizione pure i necessari presidi sanitari.

Si precisa che il decesso può avvenire alternativamente “presso il domicilio del paziente” o “presso una struttura ospedaliera o sanitaria pubblica”. In modo conforme agli enunciati della pronunzia della Corte Costituzionale, l'art. 2 del testo base ha avuto cura di precisare, ulteriormente, che il decesso per morte volontaria medicalmente assistita avviene “con il supporto e la supervisione del Sevizio Sanitario Nazionale”.

Assai poco dettagliata, caratterizzata da evidente ritrosia lessicale, è la fase in cui si compiono gli atti e le procedure finalizzate a dare la morte al paziente.

Il testo normativo si limita a precisare unicamente che “all'atto del decesso” del malato è presente il medico, eventualmente valendosi della “collaborazionedi uno psicologo”, tenuto ad “accertare che persista la volontà di morte volontaria”, ed inoltre che permangano le condizioni indicate dall'art. 3 (art. 5, settimo comma).

Valorizzando esperienze straniere, il testo base, opportunamente, suggerisce di introdurre, una causa di non punibilità (c.d. scriminante procedurale); disponendo che non siano punibili ex artt. 580 (aiuto o istigazione al suicidio) e 593 c.p. (per il delitto di omissione di soccorso) quanti abbiano dato corso alla procedura in discorso, semprechè “essa sia eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge” (art. 8).

Conclusione provvisoria

Costituisce precisa scelta di campo avere evitato di disciplinare col testo base il diverso fenomeno dell'eutanasia. È questa un'opzione legislativa compromissoria, per quanto comprensibile, tenuto conto della delicatezza della tematica, oltrechè delle forti contrapposizioni espresse dalle forze politiche, da tempo divise sul se e come regolamentare la materia.

Tuttavia, criticamente, si osserva che il testo base ha omesso di disciplinare l'obiezione di coscienza del medico e del personale sanitario chiamato alla preparazione del farmaco venefico. Appare invece necessario colmare la lacuna, dettando una previsione normativa che garantisca la coscienza” da parte di chi non condivide il principio di disponibilità della vita umana posto a fondamento della novella. Costituisce invece scelta felice quella di avere reso completamente avulso ed autonomo il testo base dalla l. n. 219/2017 (salvo per un accenno ad essa contenuto nell'art. 5, comma 2, lett. c). Dato che il suicidio assistito non costituisce una forma di trattamento sanitario ex art. 32 Cost.

Il testo base che si presenta costituisce, ancora, un documento in fase di formazione, dato che non si hanno notizie di proposte emendative dell'articolato, per quanto le stesse fossero state annunziate già nella seduta del 6 luglio scorso.

Pur con questo limite costituito dalla attuale provvisorietà e caducità, il testo in commento costituisce un buon punto di partenza per l'opera che il futuro legislatore è chiamato ad intraprendere nell'ottica di dare finalmente corso alla sollecitazione a legiferare (entro settembre 2019) che era contenuta nella pronunzia costituzionali Corte cost., n. 207/2018, nella prospettiva di garantire il diritto di autodeterminazione al paziente in fine vita,a quest'ultimo restituendo completa e piena dignità esistenziale; un insieme di facoltà che costituiscono conquista di civiltà di una democrazia avanzata, qual è la nostra, fondata sui valori personalistici e di valorizzazione antropologica della persona, come emergenti dalla nostra Costituzione, da garantire usque exitum vitae.

D'altro canto, l'articolato in discussione permetterebbe all'Italia di uniformarsi ad un comune idem sentire di idee espresso a livello europeo, nel quale già sei nazioni hanno disciplinato compiutamente la materia, l'ultima delle quali è stata la Spagna, nel marzo scorso.

Riferimenti

Donini, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno spazio libero dal diritto, in Cass. Pen, 2007, 3, 6.

Tripodina, voce “Malati terminali (diritti dei)”, in Dig. IV ed., Disc. Priv., Aggiornamento, Torino 2014, 397 e segg.

Giamo, Considerazioni sparse, in chiave comparatistica, sulle proposte di legge in materia di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito, in Biodir., 2019, 3, 27.

C.N.B. parere 18 luglio 2019, Rilessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito.

Masoni, Sulle proposte di legge in tema di eutanasia e suicidio medicalmente assistito nell'ottica del rispetto della dignità del morente, in Giustizia civile. Com., 2021.

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