Il pagamento dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo

Daniele Portinaro
24 Agosto 2020

L'istanza di pagamento dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo deve essere presentata nelle forme indicate dall'art. 182 quinquies, comma 5, L.F., con l'attestazione di un professionista indipendente?

L'istanza di pagamento dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo deve essere presentata nelle forme indicate dall'art. 182 quinquies, comma 5, L.F., con l'attestazione di un professionista indipendente?

Caso concreto - Nell'ambito di un concordato preventivo, tra la data di presentazione della c.d. domanda in bianco e il termine per il deposito della proposta e del piano definitivi, una società, in continuità aziendale diretta, ricorreva al Tribunale per essere autorizzata a pagare un debitore antecedente in quanto strategico per la stessa continuazione.

Nel caso di specie, si trattava di una società di agenzia, tramite il cui operato l'impresa debitrice produceva una significativa quota dei propri ricavi annui.

Il pagamento del debito pregresso nei confronti dell'agente si rendeva necessario per la situazione di crisi che lo stesso stava attraversando, causata anche dalle ripercussioni sul mercato della diffusione della nota pandemia. D'altra parte, la prosecuzione del rapporto commerciale avrebbe fornito la ragionevole certezza che i risultati economici prospettici indicati nel business plan sarebbero stati raggiunti, rendendo percorribile la strada della continuità aziendale.

In ragione di quanto sopra, la società presentava al Tribunale un'istanza ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., con la quale chiedeva di essere autorizzata al compimento dell'atto di straordinaria amministrazione. Il commissario giudiziale, alla luce di quanto prospettato dalla società ricorrente e dell'urgenza nel provvedere al pagamento, esprimeva parere favorevole.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto pubblicato in data 11 giugno 2020, dichiarava inammissibile l'istanza depositata dalla debitrice, poiché presentata in assenza di specifica attestazione sull'essenzialità del pagamento da parte di un professionista indipendente.

Spiegazioni e conclusioni - Come noto, l'impresa che ha avuto accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche se si trova nella fase c.d. prenotativa, può avere interesse ad ottenere l'autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi (in deroga al principio della par condicio creditorum).

Per proseguire l'attività d'impresa, infatti, potrebbe essere necessario adeguarsi alle eventuali pretese dei cc.dd. fornitori strategici di essere soddisfatti con modalità diverse rispetto agli altri creditori concorsuali; in altro caso, si potrebbe correre il rischio di non riuscire ad ottenere la fornitura di beni o servizi indispensabili alla continuazione dell'attività di impresa.

Per questa ragione, la legge fallimentare, in due differenti norme, contempla tale facoltà per il debitore: l'art. 161, comma 7, e l'art. 182 quinquies, comma 5, L.F.

A parere del Tribunale di Busto Arsizio, tali norme stanno in rapporto di genere a specie, ovverosia la seconda disciplina in modo specifico le modalità attraverso cui l'imprenditore può chiedere la realizzazione di quei particolari atti di straordinaria amministrazione che consistono nel pagamento dei creditori anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo. Di conseguenza, il pagamento di debiti contratti per prestazioni di servizi anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo, anche se prima del termine per il deposito della proposta e del piano di concordato, può ammettersi soltanto nei casi e nei modi tassativamente previsti dall'art. 182 quinquies, comma 5, L.F.

In altre parole, ogniqualvolta la società debitrice necessita di pagare un creditore pregresso sarà indispensabile allegare all'istanza rivolta al Tribunale l'attestazione di un professionista indipendente con cui si certifica che i pagamenti“sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori” (nello stesso senso, Tribunale di Roma 27 giugno 2019)

Pertanto, l'eventuale istanza presentata ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., in assenza dell'attestazione, sarebbe da reputarsi inammissibile.

E' bene evidenziare che altri tribunali di merito adottano un orientamento non del tutto analogo, nella misura in cui ritengono che laddove “appaia manifestamente evidente la vantaggiosità dell'atto con riguardo a tutti i crediti concordatari”, vengano rispettate le cause di prelazione e l'autorizzazione abbia carattere di urgenza, durante la fase c.d. in bianco possa essere autorizzato il pagamento di crediti anteriori in forza della disposizione di cui all'articolo 161, comma 7, L.F. quale atto urgente di straordinaria amministrazione (si veda Tribunale di Monza25luglio2014).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 161 L.F.
  • Art. 182 L.F.
  • Tribunale Busto Arsizio 11 giugno 2020
  • Tribunale Roma27giugno 2019
  • Trib. Modena 6 agosto 2015
  • Trib. Monza 25 luglio 2014