Atto depositato a mezzo PEC e redatto con tecniche informatiche: all'avvocato spetta la maggiorazione del compenso

Redazione scientifica
08 Ottobre 2021

In tema di spese processuali, realizza un'omessa pronuncia la motivazione che non espliciti le ragioni del rigetto della domanda dell'avvocato di aumento del compenso dovuto per la redazione degli atti con modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione che consentano la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto..

L'istanza autonoma di richiesta della maggiorazione del compenso professionale. Un avvocato aveva chiesto dinanzi alla Corte d'Appello la maggiorazione del compenso professionale sia per la fase monitoria, sia per la fase contenziosa, come previsto dall'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014 (inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.m. n. 37/2018, a decorrere dal 27 aprile 2018 e applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore), il quale dispone che il compenso determinato per la prestazione, tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, è di regola aumentato ulteriormente del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, come avvenuto nel caso in esame. E, in particolare – si evince dalla norma – tale maggiorazione è riconosciuta quando tali tecniche informatiche consentano la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno del medesimo.

Quando (non) sussiste l'ipotesi di rigetto implicito. Nel caso in esame, la Corte d'Appello, invece, aveva omesso di pronunciarsi su tale richiesta dell'avvocato, nonostante l'istanza avesse una sua autonomia nell'ambito della completa liquidazione delle spese.

E proprio in considerazione di tale autonomia non c'erano, per i Supremi Giudici, le condizioni per poter ravvisare, nel mancato riconoscimento della maggiorazione, un'ipotesi di rigetto implicito.

Questo, infatti, sussiste nel caso in cui la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Ma nessuno degli argomenti usati dalla Corte territoriale, relativamente alla liquidazione delle spese, si pone in termini di incompatibilità logico-giuridica con l'eventuale riconoscimento della pretesa del professionista.

Sulla base di tali ragioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso.