Meritevolezza nel piano del consumatore alla luce dei principi sanciti dal Codice della crisi d'impresa

Elisa Castagnoli
06 Novembre 2020

Con particolare riferimento all'evidente favor debitoris il giudizio di meritevolezza che deve essere condotto sul debitore nell'ambito della procedura di piano del consumatore, può ispirarsi ai principi del Codice della crisi?

Con particolare riferimento all'evidente favor debitoris il giudizio di meritevolezza che deve essere condotto sul debitore nell'ambito della procedura di piano del consumatore, può ispirarsi ai principi del Codice della crisi?

Caso pratico - Un soggetto in stato di sovraindebitamento, privo di esposizioni aventi natura professionale o imprenditoriale, proponeva domanda per l'ammissione alla procedura di piano del consumatore, disciplinata dagli artt. 12 bis ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Il reddito che percepiva mensilmente, infatti, era in buona parte assorbito dalle rate dei vari finanziamenti che aveva stipulato in precedenza e, anche in ragione della successiva comparsa di una malattia, le risorse residue non le permettevano di condurre un'esistenza libera e dignitosa.

Il motivo dei diversi finanziamenti stipulati e, in ultima istanza, le cause del sovraindebitamento dovevano individuarsi nella ludopatia della ricorrente, documentata dall'attuale sua soggezione a programmi terapeutici di recupero.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge e assumendo la debitrice meritevole, apriva la procedura e, successivamente, dopo l'udienza, la omologava.

Tuttavia, un istituto di credito, sostenendo che la ricorrente si fosse sovraindebitata a causa della scarsa diligenza utilizzata nel contrarre le obbligazioni, proponeva reclamo avverso il decreto di omologazione della procedura.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, non ritenendo condivisibili le eccezioni della banca reclamante, confermava la pronuncia del giudice monocratico e rigettava il reclamo.

Spiegazioni e conclusioni - Nel provvedimento del Tribunale di Vicenza sono da segnalare due importanti argomentazioni:

  • la prima riguarda il grado di colpevolezza richiesto dalla norma per escludere la c.d. meritevolezza del debitore,
  • la seconda, invece, attiene il rilievo della condotta degli istituti di credito.

Per quanto attiene il primo aspetto, come noto, l'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3 del 2012 stabilisce che il giudice omologhi il piano quando esclude che il consumatore abbia «assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere» ovvero quando abbia «colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».

Non contenendo la norma alcun riferimento al grado di colpevolezza che determina l'esclusione dalla procedura, anche in ragione dei benefici che comporta l'accesso al piano del consumatore – su tutti, l'assenza del voto dei creditori –, i primi interpreti hanno ritenuto che anche la colpa lieve potesse essere causa di inammissibilità (v., su tutti, Trib. Bergamo 12 dicembre 2014)

Il Tribunale di Vicenza, tuttavia, si è discostato da tale lettura interpretativa, sostenendo che la disposizione appena menzionata debba essere applicata tenendo conto dei principi ispiratori del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che riformerà l'intera materia del sovraindebitamento.

In ragione di ciò, il collegio giudicante, richiamando il favor debitoris e «i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive» (come quella di cui all'art. 2 c.p.), ha ritenuto che solamente la colpa grave possa considerarsi una causa ostativa all'accesso alla procedura (v. anche Trib. Ancona 16 luglio 2019).

In secondo luogo, il Tribunale di Vicenza ha sostenuto che, nel caso di ricorso sproporzionato al credito da parte del soggetto sovraindebitato, il soggetto finanziatore, che si trova in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio, non può essere immune da responsabilità se ha violato la norma che impone la valutazione del merito creditizio del debitore. (nello stesso senso Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018). Anche la condotta della banca, dunque, deve essere valutata in sede di omologazione del piano del consumatore.

In modo analogo si era già espresso il Tribunale di Rimini, a parere del quale deve essere rigettata l'opposizione all'omologa del piano del consumatore avanzata sotto il profilo della meritevolezza dall'ente finanziatore ove emerga che, al momento della sottoscrizione del contratto, il soggetto sovraindebitato si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito, in ragione della palese violazione dell'art. 124 bisTUB (Trib. Rimini 1° Marzo 2019).

Queste pronunce, di fatto, anticipano l'applicazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, laddove, all'art. 69, comma 2, si prevede che «il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 124 TUB
  • Art. 12bis l. 27 gennaio 2012, n. 3
  • Trib. Vicenza24settembre2020
  • Trib. Ancona 16 luglio 2019
  • Trib. Rimini 1° Marzo 2019
  • Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018
  • Trib. Bergamo 12 dicembre 2014

Per approfodire

F. Valerini, Sovraindebitamento, in ilfallimentarista.it, 20 maggio 2020.