Gara suddivisa in più lotti: è possibile una commissione per ciascuno di essi?

Francesco Oliverio
14 Ottobre 2021

Per una gara suddivisa in 8 lotti dove gli operatori possono partecipare a tutti i lotti, ma con aggiudicazione max di 1 lotto - con una domanda unica e offerte tecniche ed economiche distinte per singolo lotto, è possibile nominare una commissione specifica per ogni lotto? Ciò per accelerare i lavori e non accentrare il giudizio sulle offerte per tutti i lotti alla stessa commissione. La procedura utilizzata è con applicazione della deroga per le gare sopra soglia prevista all'art 2 della legge 120/2020.

D. Per una gara suddivisa in 8 lotti dove gli operatori possono partecipare a tutti i lotti, ma con aggiudicazione max di 1 lotto - con una domanda unica e offerte tecniche ed economiche distinte per singolo lotto, è possibile nominare una commissione specifica per ogni lotto? Ciò per accelerare i lavori e non accentrare il giudizio sulle offerte per tutti i lotti alla stessa commissione. La procedura utilizzata è con applicazione della deroga per le gare sopra soglia prevista all'art 2 della legge 120/2020.

R. In linea di prima approssimazione, occorre richiamare il principio secondo cui un bando di una procedura di gara suddivisa in lotti costituisce un “atto ad oggetto plurimo” e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare per ognuna delle quali si sviluppa un'autonoma procedura. (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241; Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52; Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1070; TAR Lazio, Roma, sez. II, 13 dicembre 2016, n. 12416; Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241). Alla distinzione procedimentale delle operazioni espletate per ciascun lotto si associa, inevitabilmente, la separazione delle varie aggiudicazioni, ciascuna costituente un provvedimento autonomo e indipendente dalla sorte degli altri. La diversità dei contratti che devono essere aggiudicati in ciascun lotto della gara determina – inoltre – la necessità di redigere tanti capitolati quanti sono i lotti di gara, così da assicurare, per ciascun contratto, le diversità di fabbisogno che li caratterizza.

La natura “plurima” della gara suddivida in lotti è altresì confermata dal dettato normativo dell'art. 120, comma 11-bis c.p.a., che limita la proposizione di ricorsi cumulativi rispetto a più lotti al solo caso in cui vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto della procedura. La norma impone, a contrario, di considerare l'impugnazione promossa separatamente come autonoma e indipendente dall'esito dei gravami relativi a distinti lotti.

L'autonomia procedurale di ciascun lotto, lascerebbe intendere che – per ciascuno di essi – sarebbe possibile nominare una Commissione giudicatrice. In tale prospettiva, però, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come la pluralità di gare non sarebbe preclusa dalla previsione di un'unica Commissione giudicatrice, giacché “l'indizione di una gara suddivisa ... è finalizzata anche a ridurre i costi che la stazione appaltante deve sostenere per l'affidamento di più contratti fra loro analoghi”, sicché “sarebbe … illogico moltiplicare il numero delle commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento” (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 ottobre 2021, n. 1717, Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52).

Se da un lato, dunque, i singoli lotti danno vita a procedure di gara tra loro diverse, l'analogia che li accomuna – tuttavia – consente alle Stazioni appaltanti di nominare una singola Commissione, anche per ottimizzare i costi. Da ciò deriva che la nomina di più Commissioni sarebbe illogica laddove accrescesse inutilmente i costi della procedura.

Il profilo, poi, relativo alla possibilità che a ciascun operatore possa essere aggiudicato un solo lotto – e che risponde ai profili pro concorrenziali caldeggiati dalla normativa Comunitaria – a nulla rileva nel caso de quo; esso, anzi, è stato talvolta valutato dalla giurisprudenza come indice (assieme a altri profili) della eccezionale unicità della gara suddivisa in lotti.