Violenza domestica e diritto di soggiorno

Giuseppina Pizzolante
14 Ottobre 2021

Il diritto di soggiorno in caso di violenza domestica può essere subordinato all'obbligo di dimostrare l'esistenza di risorse sufficienti.

L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente, che subordina, in caso di divorzio o di cessazione della coabitazione dei coniugi, il mantenimento del diritto di soggiorno in presenza di atti di violenza domestica, alla condizione di disporre di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia, e l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/86, che, in relazione al ricongiungimento di cittadini di paesi terzi, nelle medesime ipotesi, non prevede tale obbligo, non si trovano in una situazione comparabile ai fini dell'eventuale applicazione del principio di parità di trattamento di cui il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, garantisce il rispetto. Di conseguenza, non emerge alcun elemento capace di inficiare la validità dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

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