Continuità nel rinnovo dell'attestazione SOA

15 Ottobre 2021

Ai fini della continuità della attestazione SOA di cui all'art. 76, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è sufficiente che l'operatore economico si attivi nell'ivi previsto termine di novanta giorni, avviando contatti con la SOA aventi esplicito significato di richiedere e portare avanti il procedimento di rinnovo dell'attestazione in scadenza.

Il caso. Una stazione appaltante avviava una procedura negoziata avente per oggetto l'affidamento di lavori.

Tra i requisiti di partecipazione, la lex specialis prevedeva il possesso da parte dei concorrenti della attestazione SOA OS-23.

All'esito della procedura, il provvedimento di aggiudicazione veniva impugnato dalla seconda classificata per violazione dell'art. 76, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In particolare, secondo la ricorrente, l'aggiudicataria presentava una soluzione di continuità nel possesso della attestazione SOA necessaria per la partecipazione alla gara, non avendo stipulato il contratto con la SOA per il rinnovo dell'attestazione relativa al possesso della qualificazione almeno novanta giorni prima della scadenza dell'attestazione in suo possesso, come previsto dal citato art. 76, comma 5.

La stazione appaltante resistente e la società controinteressata eccepivano che per garantire la continuità delle attestazioni non è necessaria la stipula del contratto con la SOA, ma è sufficiente aver presentato istanza di rinnovo idonea a radicare l'obbligo dell'organismo di eseguire le connesse verifiche, come avvenuto nel caso di specie.

La soluzione giuridica. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne l'interpretazione dell'art. 76, comma 5, del d.P.R 5 ottobre 2010, n. 207.

Il citato comma dispone che «L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5.

Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione».

Dalla lettera della norma si desumerebbe che almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di validità dell'attestazione di qualificazione l'impresa interessata debba «stipulare un nuovo contratto» volto al rinnovo dell'attestazione medesima.

Tuttavia il Collegio ha ritenuto di aderire all'interpretazione, meno rigida e già emersa in giurisprudenza (v. Cons. St., Sez. V, 18 novembre 2020, n. 7178), secondo cui deve essere valorizzata, oltre alla stipula del contratto con la SOA, anche una più generale attivazione nei termini dell'operatore interessato, al fine di richiedere e portare avanti il procedimento di rinnovo dell'attestazione in scadenza.

Nel caso di specie, dunque, il TAR ha ritenuto legittima l'aggiudicazione impugnata giacché risultava comprovata la concreta attivazione nei termini dell'operatore economico ai fini del rinnovo dell'attestazione.

In particolare, tra i documenti depositati il Collegio ha dato rilievo a uno scambio di mail tra l'operatore economico e un istituto bancario volto ad ottenere la lettera di referenze per l'attestazione SOA.

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