Ammissibilità in privilegio al passivo fallimentare del credito di un'associazione professionale

Daniele Fico
05 Gennaio 2021

L'ammissione in privilegio al passivo fallimentare del credito vantato da un'associazione professionale spetta, nel caso in cui venga fornita la prova che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva e/o prevalente, e sia di pertinenza del medesimo professionista, anche se formalmente richiesta dall'associazione?

L'ammissione in privilegio al passivo fallimentare del credito vantato da un'associazione professionale spetta, nel caso in cui venga fornita la prova che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva e/o prevalente, e sia di pertinenza del medesimo professionista, anche se formalmente richiesta dall'associazione?

Caso pratico - L'art. 2751-bis, comma 1, n.2, c.c., riconosce il privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti derivanti da retribuzioni dei professionisti (e di qualsiasi altro prestatore d'opera intellettuale), compresivi del contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza e del credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, dovuti per gli ultimi due anni di prestazione.

Sull'argomento si discute, ai fini della collocazione del credito, sul significato da attribuire alla espressione “ultimi due anni di prestazione”, nonché sull'ammissibilità in privilegio al passivo fallimentare del credito per prestazioni professionali svolte da un'associazione di professionisti.

Spiegazioni e conclusioni - In relazione al primo aspetto, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che il privilegio decorra non dalla sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, ma da quando l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato; con la precisazione che, nell'ipotesi di plurimi incarichi professionali, il biennio decorre non dal momento della cessazione dei singoli incarichi, ma dal momento di cessazione del complessivo rapporto professionale composto da distinti rapporti originati da plurimi incarichi (così Cass. 14 maggio 2019, n. 12814; Cass. 27 luglio 2017, n. 18685; Cass. 28 gennaio 2014, n. 1740).

La questione concernente il riconoscimento del privilegio al credito vantato da un'associazione professionale, a sua volta, è stata affrontata di recente dalla S.C. (Cass. 17 maggio 2019, n. 13317) la quale, riprendendo il proprio precedente di cui all'ordinanza 31 marzo 2016, n. 6285, ha affermato che l'insinuazione al passivo fallimentare presentata da uno studio associato “fa sempre presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui il credito è derivato e la conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., a meno che venga fornita la prova che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva e/o prevalente, e sia di pertinenza del medesimo professionista, anche se formalmente richiesta dall'associazione (nello stesso senso, Cass. 31 maggio 2019, n. 1233; Cass. 20 aprile 2018, n. 9927).

I giudici di legittimità, pertanto, attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., hanno sancito il principio in virtù del quale tale privilegio generale deve essere altresì accordato ai crediti maturati a seguito di prestazioni professionali espletate dal singolo professionista inserito nell'associazione professionale, a condizione che il rapporto di prestazione d'opera si instauri, di fatto, tra il singolo professionista medesimo ed il cliente, potendosi così ritenere che il credito riguardi la remunerazione di una attività individualmente prestata.

In ogni caso, il privilegio è riconosciuto alle sole “retribuzioni”, intendendosi con tale termine i diritti ed onorari, ma non anche le spese anticipate dal professionista per le quali è prevista l'ammissione al passivo fallimentare in via chirografaria essendo funzionali all'espletamento dell'incarico, ma non direttamente riconducibili all'attività prestata (cfr. Cass. 8 gennaio 1999, n. 92).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 2751-bis c.c.
  • Cass. 17 maggio 2019, n. 13317
  • Cass. 14 maggio 2019, n. 12814
  • Cass.31 gennaio 2019 n. 1233
  • Cass. 20 aprile 2018, n. 9927
  • Cass. 27 luglio 2017, n. 18685
  • Cass. 16 novembre 2016, n. 23309
  • Cass. 31 marzo 2016, n. 6285
  • Cass. 28 gennaio 2014, n. 1740
  • Cass. 8 gennaio 1999, n. 92

Per approfondire

V. Privilegio del credito del professionista e computo del biennio (nota a Cass. n. 18685/2017), in ilfallimentarista.it, 10 agosto 2017