Decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, notifica della procura alle liti e PEC

Redazione scientifica
18 Ottobre 2021

Ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo PEC, ai sensi della l. n. 53/1994, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio...
Il Tribunale di Venezia rigettava l'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società.

La Corte d'Appello confermava tale decisione.

La notificazione del decreto ingiuntivo sarebbe stata effettuata tramite PEC (in allegato vi era anche la copia della procura alle liti relativa al procedimento monitorio). Inizialmente era priva della sottoscrizione della parte, successivamente è stata rinnovata a mezzo ufficiale giudiziario.

L'opposizione della società sarebbe avvenuta tardivamente rispetto alla data della prima notificazione, ma tempestivamente rispetto alla seconda.

La suddetta società ricorre, quindi, in Cassazione sostenendo che la procura alle liti del proprio difensore fosse presente nel fascicolo telematico del procedimento monitorio e che non fosse necessario che la stessa venisse notificata all'ingiunta ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione.

Le doglianze sono fondate. Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., «ai fini della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale è, di regola, necessario il patrocinio di un legale munito di valida procura».

La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che «la corretta costituzione del ricorrente in sede monitoria va verificata d'ufficio dal giudice: il difetto o il vizio della procura del difensore non consente, in generale l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto. Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente. Se la procura manca o è viziata, lo stesso decreto ingiuntivo risulterà a sua volta viziato e il vizio potrà essere denunciato con l'opposizione. Poiché, peraltro, il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario con attitudine al giudicato, l'ingiunto che intenda contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio della procura difensiva del ricorrente, deve comunque proporre tempestiva opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione, ad effettuare la quale è senz'altro legittimato il difensore (che è stato ritenuto regolarmente) costituito nel procedimento monitorio, secondo tutte le modalità consentite dall'ordinamento […]» (Cass. n. 27406/2013).

Inoltre, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., «laddove sia stato emesso decreto ingiuntivo su istanza di una parte assistita da difensore che abbia allegato di essere di regola procura, l'implicito accertamento della regolare costituzione della parte stessa che sta alla base dell'emissione del provvedimento monitorio va eventualmente contestato dall'ingiunto nelle forme previste dalla legge, cioè con la proposizione di tempestiva opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo è idoneo alla formazione del giudicato anche sostanziale e, come tale, esso di per sé legittima il difensore (che è stato regolarmente) costituito del ricorrente ad effettuarne la notificazione, ai fini del decorso del termine per l'opposizione».

Ai sensi dell'art. 182 c.p.c. «l'ingiunto, con l'opposizione, potrà contestare la regolarità del decreto anche sotto il profilo processuale e, quindi, anche in relazione alla presenza ed alla regolarità della procura del difensore del ricorrente in sede monitoria, ma dovrà farlo notificando tempestiva opposizione del decreto, il cui termine decorre dalla notificazione dello stesso operata dal difensore (fatta salva la eventuale possibilità di una regolarizzazione della procura, quanto meno ai fini dell'accertamento del credito nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione, sussistendo i presupposti: l'opposizione, infatti, anche se il decreto è invalido, comunque dà ingresso all'ordinario giudizio a cognizione piena sul credito».

Nel caso di specie, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo, il difensore costituito nel procedimento monitorio per la società ricorrente era legittimato ad effettuarne la notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., anche tramite PEC, ai fini del decorso del termine perentorio per l'opposizione. La decisione impugnata non risulta, quindi, conforme ai citati principi.

Il Collegio, accogliendo quindi il ricorso, enuncia, a riguardo, i seguenti principi di diritto: «ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo PEC, ai sensi della l. n. 53/1994, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può essere sempre effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede – fuori dai casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. – il solo rimedio dell'opposizione tempestiva».

(Fonte: Diritto e Giustizia)