Prededuzioni dei professionisti nel sovraindebitamento: dicotomia tra giurisprudenza, legislatore emergenziale e CCI

Francesca Monica Cocco
03 Maggio 2021

In che rapporto si pongono prededuzione dei compensi dei professionisti e loro determinazione nel sovraindebitamento?

In che rapporto si pongono prededuzione dei compensi dei professionisti e loro determinazione nel sovraindebitamento?

Caso pratico - Il provvedimento di apertura della liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, emesso dal Tribunale di Pavia in data 1.3.2021, concerne il caso, assai diffuso nella pratica, in cui, per effetto della valutazione del limite di sussistenza del debitore e del nucleo familiare, le somme eccedenti tale limite, derivanti dai redditi del debitore, fanno parte dell'attivo di liquidazione e quindi versate dal debitore stesso in misura fissa, a cadenza mensile, salvo opportune revisioni e conguagli.

Invero, risulta interessante, in tale provvedimento, (i) il principio che afferma, tout court, la prededucibilità dei compensi del professionista che assiste il debitore nella procedura, quale credito sorto in funzione o in occasione della stessa e, come tale, gravante sul ceto creditorio, nonché (ii) il criterio utilizzato per la determinazione dei compensi di quest'ultimo.

È noto, difatti, come tali temi costituiscano un capitolo convulso nelle procedure di composizione della crisi per sovraindebitamento, a causa della resistenza culturale ad equipararle alle procedure concorsuali maggiori, per tutto quanto non espressamente stabilito dalla L. 3/2012.

Il provvedimento in questione invita il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il debitore, ad attenersi alle indicazioni di cui al verbale della riunione di sezione del 28.2.2019, nel quale è stabilito quanto segue: “In base alla considerazione per cui, secondo l'opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista. I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura”.

Spiegazioni e conclusioni - Appare assai lodevole l'orientamento espresso dal tribunale di merito relativamente alla prededucibilità dei compensi del professionista che assiste il debitore nella procedura di sovraindebitamento, in parallelo con il consolidato orientamento relativo alle procedure concorsuali maggiori.

Si rammenta tuttavia che, con l'avvento del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs.14/2019 (CCI), che dovrebbe entrare in vigore, salvo ulteriori proroghe, al 1° settembre 2021, si assiste ad un assetto assai diverso in tema di prededuzione dei compensi del professionista che assiste il debitore nella procedura di sovraindebitamento.

E pertanto, a fronte del predetto provvedimento, non può che perplimere gli operatori la circostanza per cui, nonostante un generale divieto del CCI alla prededucibilità dei compensi, l'odierna giurisprudenza di merito continui a percorrere una strada diversa e parallela, riconoscendo senz'altro la prededucibilità.

Schematicamente, si può dire che nel CCI i crediti del professionista che assiste il debitore nelle procedure per sovraindebitamento non sono ritenuti prededucibili (si veda l'art. 6, laddove alla lettera a) sono ritenuti tali solamente i crediti dell'OCC e alle lett. b) e c) sono ritenuti prededucibili solamente i crediti professionali sorti negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi; senza che vi sia alcun riferimento ai crediti professionali sorti nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, nel concordato minore e nella liquidazione), con evidente disparità di trattamento tra le categorie.

Verosimilmente, il mancato riconoscimento della prededucibilità è collegato al fatto che nel CCI non vi è obbligo di assistenza tecnica né per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (vedasi art. 68, comma 1, CCI), né per la liquidazione controllata del sovraindebitato (vedasi art. 269, comma 1, CCI); mentre vi è la raccomandazione all'assistenza tecnica di un difensore nel concordato minore (Relazione Illustrativa all'art. 76 CCI: “La maggiore complessità del procedimento, rispetto a quello di omologazione del piano del consumatore e le maggiori dimensioni delle situazioni di crisi o insolvenza che costituiscono il presupposto del concordato minore impongono, in questo caso, che all'assistenza dell'OCC si aggiunga quella del difensore. Diversamente da quanto stabilito per il piano di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata, nella procedura di concordato minore… vi è dunque l'obbligo di assistenza tecnica”. Rimane comunque il fatto che, anche con riguardo ai crediti professionali per il concordato minore, nessuna prededucibilità è prevista all'art. 6 CCI.

A tutto quanto sopra, si aggiunge poi una straordinaria curiosità.

L'art. 4 ter L. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, dedicato all'anticipazione di alcune norme del CCI nell'attuale L.3/2012, inter alia, ha modificato il comma 4 bis dell'art. 13 L. 3/2012, stabilendo che tra i crediti sorti in occasione o in funzione del piano del consumatore e dell'accordo con i creditori, da soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri (con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti) debbano essere “compresi anche quelli relativi all'assistenza dei professionisti”.

Dunque il legislatore dell'emergenza ha inteso sancire la prededucibilità dei crediti dei professionisti nel piano e nell'accordo, senza che ciò costituisca davvero l'anticipazione di una norma contenuta nel CCI (peraltro, senza fare altrettanto nel caso della liquidazione dei beni, all'art. 14 duodecies, comma 2).

Per quanto riguarda, invece, l'annosa problematica dell'antergazione dei crediti prededucibili rispetto al creditore ipotecario (anche) in caso di incapienza del bene, risolta dal Tribunale di Como del 18.12.2019 (già commentata in questo portale), ma non disciplinata né dalla L. 3/2012, né dal CCI, il legislatore dell'emergenza nulla ha disposto.

Infine, il provvedimento in questione ha stabilito che il compenso del professionista vada calcolato secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura.

Fermo restando che l'attivo dovrebbe essere, in questo caso, valutato ex ante (posto che l'attivo definitivo non può che cristallizzarsi alla fine della durata quadriennale della procedura), emergono i seguenti dubbi: il primo, perché mai dovrebbe adottarsi come valore l'attivo e non il passivo (come peraltro formulato dall'art. 21 D.M. 55/2014), se non per inficiare i compensi del professionista; il secondo (ammessa pure l'equiparazione della liquidazione dei beni al fallimento), perché mai i compensi del professionista nel piano del consumatore e nell'accordo con i creditori dovrebbero essere calcolati alla stregua di un ricorso per la dichiarazione di fallimento, posto che tutt'altra cosa (e tutt'altra difficoltà) è una procedura concorsuale vera e propria (per quanto dedicata ai soggetti sotto soglia ovvero non fallibili), rispetto all'alternativa fallimentare/liquidatoria.

In conclusione, pur assai lodevole l'iniziativa della sezione fallimentare del tribunale di merito di circoscrivere il proprio orientamento in tema di prededuzione e determinazione dei compensi del professionista incaricato dal debitore nelle procedure di composizione della crisi per sovraindebitamento, restano ancora vive tante aporie ed incongruenze di sistema, anche e soprattutto rispetto alla relativa disciplina di prossima entrata in vigore, di cui al CCI.

In linea generale, non può sottacersi che, in caso di mancata revisione della tematica delle prededuzioni e dei criteri di determinazione dei compensi, in senso paritetico a quanto previsto per le procedure concorsuali maggiori, non potrà che derivare un progressivo disinteresse, rispetto al sovraindebitamento, da parte dei professionisti specializzati in materia concorsuale (perché, si rammenta, anche per il sovraindebitamento, di procedure concorsuali si tratta), con conseguenze evidenti (i) sul ruolo di terzo imparziale dell'O.C.C. (destinato al commisto ruolo di attestatore/ausilio del debitore); (ii) sulla fattibilità e fondatezza delle domande depositate presso i tribunali dal debitore in autonomia, o quasi.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 14 terL. 3/2012
  • Art. 13, comma 4 bis, L. 3/2012
  • Art. 14 duodecies, comma 2, L. 3/2012
  • Art. 68, comma 1, CCI
  • Art. 269, comma 1, CCI
  • Art. 76 CCI
  • art. 4 ter L. 176/2020
  • Art. 21 D.M. 55/2014
  • Trib. Pavia 1 marzo 2021
  • Trib. Como 18 dicembre 2019

Per approfondire

  • D. PORTINARO, L'obbligatorietà della difesa tecnica nelle procedure di composizione della crisi per sovraindebitamento, 3 febbraio 2021
  • A. DIDONE, Sulla necessità di anticipare le norme sul sovraindebitamento contenute nel codice della crisi, 12 agosto 2020
  • F. CESARE, Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori, in IlFallimentarista.it, 5 gennaio 2021
  • F.M. COCCO, Sorte delle prededuzioni in caso di incapienza dei beni gravati da pegno e ipoteca nel sovraindebitamento, 7 gennaio 2021