Il cram down fiscale trova applicazione anche nel concordato fallimentare

Lorenzo Gambi
10 Maggio 2021

Può il tribunale fallimentare operare la ristrutturazione “forzosa” dei crediti erariali-contributivi anche in sede di concordato fallimentare attraverso l'applicazione in via analogica delle norme sul cram down nel concordato preventivo?

Può il tribunale fallimentare operare la ristrutturazione “forzosa” dei crediti erariali-contributivi anche in sede di concordato fallimentare attraverso l'applicazione in via analogica delle norme sul cram down nel concordato preventivo?

Caso pratico - Nel corso di un fallimento veniva presentata una proposta di concordato fallimentare contenente il trattamento dei crediti fiscali: la proposta concordataria non veniva approvata dai creditori sociali a motivo del decisivo voto contrario espresso dall'Amministrazione finanziaria.

Il curatore riferiva al GD ex art. 129, comma 1, L. fall., sottoponendogli due questioni rilevanti ai fini del giudizio di omologa:

a) se il cram down sia applicabile in presenza di un diniego erariale espresso;

b) se il tribunale possa far ricorso al cram down anche in ambito di concordato fallimentare.

Il Giudice delegato, con riferimento ai temi di cui sopra, rilevava, in primo luogo, che il cram down può essere applicato anche qualora l'ente pubblico si esprima in senso contrario alla proposta di trattamento, in secondo luogo, che la normativa disciplinante la ristrutturazione “forzosa” dei debiti fiscali-contributivi può essere estesa anche al concordato fallimentare.

In considerazione di quanto sopra, il GD teramano “convertiva” in voto favorevole il diniego espresso dall'Amministrazione finanziaria, dando così atto dell'approvazione della proposta concordataria e, per l'effetto, disponendo che il curatore procedesse a darne comunicazione al proponente exart. 129, comma 2, L. fall. (Trib. Teramo 19 aprile 2021).

Spiegazioni e conclusioni - Il Giudice delegato del foro abruzzese, in relazione alla prima questione (applicabilità del cram down al diniego erariale espresso), ha sancito che la ristrutturazione “forzosa” dei debiti tributari può trovare applicazione anche laddove l'ente impositore voti in senso contrario alla proposta di trattamento, sussistendo le altre condizioni previste dalla legge.

Quanto sopra, sulla base delle seguenti valutazioni.

In primo luogo, assume rilevanza la formulazione letterale della norma: la locuzione “mancanza di voto”, cui fa riferimento l'art. 3, comma 1-bis, lett. a), D.L. 125/2020, convertito in L. 159/2020, con riferimento al concordato preventivo, ricomprende anche il diniego espresso.

In secondo luogo, il legislatore dell'emergenza, nel modificare l'art. 180, comma 4, L. fall., ha inteso perseguire la finalità di approntare un efficace mezzo di tutela, azionabile avanti al foro fallimentare, avverso i provvedimenti amministrativi di rigetto delle proposte di trattamento dei crediti fiscali-contributivi.

In terzo luogo, la ratio delle nuove norme è identica a quella che aveva ispirato il legislatore del Codice della crisi, come ricavabile dalla Relazione Illustrativa al D.Lgs. 14/2019: superare possibili “ingiustificate” resistenze rispetto a soluzioni concordate più convenienti rispetto all'alternativa liquidatoria, nell'interesse della stessa amministrazione (art. 97 Cost.).

Infine, le disposizioni introdotte dal legislatore in sede di conversione del D.L. 125/2020, rappresentano, in realtà, norme dal carattere non eccezionale, bensì sistematico, volte a disciplinare in modo stabile il trattamento dei crediti concorsuali di titolarità degli enti erariali- contributivi.

Il Giudice delegato, in relazione alla seconda questione (applicabilità del cram down al concordato fallimentare), ha ricordato come le nuove norme abbiano interessato il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la procedura di sovraindebitamento, senza alcun espresso richiamo al concordato fallimentare.

Il foro teramano si è dunque posto l'interrogativo se le nuove disposizioni sul cram down possano trovare applicazione, per estensione ovvero per analogia, al diverso ambito del concordato fallimentare.

Ed ha dato, a tale interrogativo, risposta affermativa.

Con l'interpretazione estensiva l'interprete applica una determinata norma sino ai limiti della propria portata semantica; con quella analogica, egli procede a “colmare” l'ordinamento in presenza di fattispecie non disciplinate da alcuna disposizione di legge.

Il Tribunale abruzzese, nel caso in esame, ha fatto ricorso all'interpretazione analogica.

Per quanto non vi sia alcuna norma sul cram down in ambito di concordato fallimentare, la fattispecie non regolata (diniego nel concordato fallimentare) e la fattispecie il cui regolamento si intenda applicare alla prima, in via analogica (diniego nel concordato preventivo e/o negli ADR), sono oltremodo affini, al di là delle pur presenti rispettive peculiarità.

In relazione alla ratio dell'intervento ex D.L. 125/2020, il GD ha sottolineato come la novella possieda una natura “strutturale”, mirando ad evitare che l'ente pubblico ometta di esprimersi su una proposta pur conveniente, ovvero si esprima sulla stessa con un “ingiustificato” diniego.

Per quanto nel concordato fallimentare non vi sia obbligatorietà di costituire classi ad hoc per i crediti erariali-contributivi degradati in chirografo e sussista, allo stesso tempo, il criterio del cd. silenzio-assenso, prevale - secondo il foro abruzzese - l'identità di disciplina tra concordato preventivo e fallimentare in relazione alle modalità di votazione (art. 177 ed artt. 127-128 L. fall.).

D'altra parte, le nuove disposizioni di legge prevedono, con riferimento alla procedura di sovraindebitamento, che l'autorità giudiziaria possa procedere ad applicare il cram down pur in vigenza del ricordato criterio del silenzio-assenso (art. 11, comma 1, ultimo periodo, L. n. 3/2012).

Ne discende, secondo il GD abruzzese, che “in base ad una lettura sistematica delle procedure di ristrutturazione del debito, anche l'elemento di dissonanza tra la disciplina del voto nel concordato fallimentare ed in quello preventivo, rappresentato dalla valenza del silenzio (assenso o rifiuto), assume una rilevanza del tutto marginale e anzi, di fatto, non concludente, per stessa volontà del legislatore”.

Del resto, anche le differenze in punto di obbligatorietà di classamento dei crediti erariali-contributivi “falcidiati” non assume particolare rilevanza atteso che, ancora con riferimento al sovraindebitamento, la L. 3/20212 non prevede alcun obbligo di formazione di classi ad hoc in funzione del creditore erariale.

In conclusione, ciò che prevale ai fini della possibilità di applicare in via analogica al concordato fallimentare il cram down è la volontà del legislatore di assegnare al foro concorsuale il potere di omologare, anche senza il consenso degli enti pubblici interessati, una proposta “transattiva” che risulti, nel merito, più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Normativa

  • Art. 129 L. fall.
  • Art. 180 L. fall.
  • Art. 3, comma 1-bis, lett. a), D.L. 125/2020
  • Art. 177 L. fall.
  • Art. 127 L. fall.
  • Art. 128 L. fall.
  • Art. 11, comma 1, L. 3/2012

Per approfondire

  • A. Crivelli-A. Ghedini, Cram down fiscale nel concordato, nell'accordo di ristrutturazione ed in quello del sovraindebitato tra leggi di fine anno e CCI, in Ilfallimentarista.it, 19 aprile 2021
  • G. Andreani, Le nuove norme della legge fallimentare sulla transazione fiscale, in Ilfallimentarista.it, 5 gennaio 2021
  • L. Gambi, Spunti sul cram down nella transazione fiscale, in Ilfallimentarista.it, 9 dicembre 2020