I requisiti per l'amministrazione straordinaria di un'impresa facente parte di un gruppo

Girolamo Lazoppina
08 Gennaio 2021

In caso di apertura di procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di un'impresa facente parte di un gruppo, per l'ammissione alla predetta procedura delle altre imprese dello stesso gruppo sono richiesti i requisiti dimensionali e di indebitamento previsti  dall'art. 2 D.Lgs. 270/1999?

In caso di apertura di procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di un'impresa facente parte di un gruppo, per l'ammissione alla predetta procedura delle altre imprese dello stesso gruppo sono richiesti i requisiti dimensionali e di indebitamento previsti dall'art. 2 D.Lgs. 270/1999?

Caso pratico - Viene aperta la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nei confronti della YZX S.p.A., società finanziaria facente parte di un gruppo di imprese (società capogruppo). Successivamente, a procedura ancora in corso, chiede di essere ammessa alla procedura anche la WY S.p.A., società controllata dalla YZX S.p.A. che ne detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. La WY S.p.A. fa parte dello stesso gruppo di imprese della capogruppo ma è priva dei requisiti dimensionali e di indebitamento previsti dall'art. 2 D. Lgs. 270/1999 per l'ammissione alla procedura.

Si pone il problema di stabilire se sia possibile ammettere alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi un'impresa che, pur facendo parte di un gruppo di cui un'impresa sia già stata ammessa alla predetta procedura, non ne abbia però i requisiti dimensionali e di indebitamento.

Spiegazioni e conclusioni - L'art. 2 della legge Prodi bis (D. Lgs. n. 270/1999) indica i requisiti che congiuntamente le imprese devono avere per poter essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: esse devono essere soggette alle disposizioni sul fallimento, devono avere un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

E' possibile che sia sottoposta ad amministrazione straordinaria anche un'impresa facente parte di un gruppo.

L'art. 80 D. Lgs. 270/1999 definisce imprese del gruppo le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre (cioè alla procedura aperta per prima); le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla; le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre.

La legge Prodi bis ammette che, nel caso in cui la procedura di amministrazione straordinaria sia stata aperta nei confronti di un impresa facente parte di un gruppo, tale procedura (procedura madre) possa essere estesa anche alle altre imprese del gruppo che versino in stato di insolvenza. Le altre imprese del gruppo possono chiedere di esservi ammesse finché è aperta la procedura madre purché siano rispettate, congiuntamente, le seguenti condizioni: si deve trattare di imprese soggette a fallimento che si trovino in stato di insolvenza e che, ex art. 81 D. Lgs. 270/1999, presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, oppure che risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

L'art. 81 specifica che non è necessario che l'impresa per la quale viene chiesta l'estensione della procedura abbia anche i requisiti di indebitamento e dimensionali richiesti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, posto che esse possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2 (si veda anche, Trib. Nuoro, 22 settembre 2008.

Inoltre, la domanda di estensione è liberamente riproponibile posto che essa non dà luogo ad una valutazione con efficacia di giudicato della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura (si veda Cass., 19 marzo 2015, n. 5526).

In conclusione, sia il dettato normativo (art. 81 D. Lgs. 270/1999) che la giurisprudenza intervenuta sul punto rendono possibile, in caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di un'impresa facente parte di un gruppo, l'ammissione alla predetta procedura delle altre imprese dello stesso gruppo prive dei requisiti dimensionali e di indebitamento previsti dall'art. 2 D. Lgs. 270/1999.

Va ad ogni modo evidenziato che se la società sottoposta alla procedura madre e le altre società del gruppo hanno un unico centro decisionale, l'amministrazione straordinaria si estende comunque a queste ultime, indipendentemente dalla composizione dei rispettivi organi amministrativi (Trib. Parma, 21 gennaio 2004).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 2 D. Lgs. n. 270/1999
  • Art. 81 D. Lgs. n. 270/1999
  • Cass. 19 marzo 2015, n. 5526

Per approfondire

  • G. Lazoppina, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e revocatoria fallimentare, in ilfallimentarista.it, 6 agosto 2019;
  • S.Lapponi, Amministrazione straordinaria, in ilsocietario.it, 10 luglio 2013.