Accertamento dello stato di insolvenza di un'impresa in liquidazione coatta amministrativa

Girolamo Lazoppina
04 Novembre 2020

L'accertamento dello stato di insolvenza di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa può avvenire dopo l'inizio della procedura?

L'accertamento dello stato di insolvenza di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa può avvenire dopo l'inizio della procedura?

Caso pratico - Il commissario liquidatore dell'impresa Y, sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, presenta ricorso al tribunale per ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Si pone il problema di stabilire se sia legittima l'apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa senza che sia stato prima accertato lo stato di insolvenza dell'impresa.

Spiegazioni e conclusioni - L'art. 5 L.fall. definisce lo stato di insolvenza come quella situazione di crisi caratterizzata da inadempimenti o altri fatti esteriori, che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Con tale nozione il legislatore ha voluto tenere separata l'inadempienza dell'impresa, che riguarda soprattutto il periodo passato caratterizzato da singoli inadempimenti, da quella condizione generale della vita dell'impresa in cui assume principalmente rilievo la sua capacità futura di adempiere le proprie obbligazioni.

Non vi è dubbio, quindi, che lo stato di insolvenza costituisca un presuppostodella liquidazione coatta amministrativa posto che l'impossibilità dell'impresa di far fronte ai propri debiti ed ai propri impegni inficerebbe quegli interessi, anche pubblicistici, che il legislatore ha voluto salvaguardare con la previsione di questa particolare procedura concorsuale.

Tale presupposto, tuttavia, non è l'unico. La procedura di liquidazione coatta amministrativa può anche essere disposta nei casi di violazione di legge, di violazione di provvedimenti amministrativi o di norme statutarie che disciplinano sia la vita dell'impresa che del mercato in cui essa si trova ad operare; così come può essere disposta per motivi di pubblico interesse.

Solo nel caso di società cooperative lo stato di insolvenza costituisce l'unico presupposto per il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, così come disposto dall'art. 2545 terdecies c.c. Sicché, fuori dai casi riguardanti le società cooperative, la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta anche per cause diverse dallo stato di insolvenza ed il suo accertamento può avvenire anche dopo l'apertura del procedimento.

Pertanto, se lo stato di insolvenza dell'impresa non era stato dichiarato dopo l'apertura della procedura, il tribunale lo dichiara con sentenza su ricorso del commissario liquidatore (come nel caso che ci occupa) o del Pubblico Ministero.

Il tribunale, ai sensi dell'art. 195, comma 3, L.F. , prima di provvedere, deve sentire sia il debitore che l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La Corte di Cassazione ha precisato che la sussistenza dello stato di insolvenza deve essere riscontrata con riferimento alla data del provvedimento di liquidazione (Cass. Civ. 21 aprile 2006, n. 9408) e che in caso di impugnazione davanti al giudice amministrativo del decreto con cui la liquidazione coatta amministrativa è stata disposta, la pendenza del giudizio amministrativo non preclude la possibilità del tribunale di dichiarare comunque lo stato di insolvenza dell'impresa.

In questo caso il procedimento dinanzi al tribunale non deve essere sospeso ex art. 295 c.p.c. (Cass. Civ. 9 febbraio 1995, n. 1467).

La Cassazione ha infine chiarito che nel caso in cui il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sia stato disposto dopo un periodo di amministrazione straordinaria speciale o di altra procedura concorsuale minore, a pena di nullità devono essere convenuti sia gli organi sociali di tale procedura che gli ultimi organi scelti secondo le norme sociali (Cass., 26 agosto 2004, n. 17014).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 195 L. Fall.
  • Cass. Civ., 21 aprile 2006, n. 9408
  • Cass. Civ., 9 febbraio 1995, n. 1467
  • Cass., Civ., 26 agosto 2004, n. 17014

Per approfondire

B. Armeli, Liquidazione coatta amministrativa, in ilfallimentarista.it, 20 maggio 2020