Accesso agli atti e nozione segreto tecnico e commerciale

Simone Abrate
19 Ottobre 2021

Il concetto di segreto tecnico-commerciale rilevante nell'ambito dell'accesso ai documenti di una procedura di gara non può discostarsi dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

Il caso. La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione di una gara pubblica relativa al servizio di refezione scolastica, proponendo al contempo domanda di accesso agli atti – inclusa l'offerta tecnica completa della medesima aggiudicataria – ex art. 116 c.p.a.

La ricorrente ha rappresentato la sussistenza di esigenze difensive, poiché, quale partecipante alla gara in oggetto e seconda graduata, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale a prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, “stante la necessità di valutare l'opportunità di esperire azioni giurisdizionali in funzione di una difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi legittimi che potrebbero essere stati lesi”.

La soluzione del TAR Piemonte. Il TAR Piemonte ha dapprima richiamato la disciplina dell'art. 53 del Codice in materia di accesso agli atti di gara, precisando cosa si intenda per segreto tecnico-commerciale e come l'amministrazione debba porsi a fronte dell'istanza ostensiva del partecipante alla gara.

Quanto al primo profilo, il concetto di segreto tecnico-commerciale rilevante nell'ambito dell'accesso ai documenti di una procedura di gara non può discostarsi “dalla definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà industriale, di cui all'art. 98, d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate”.

E ciò perché, al fine di bilanciare l'esigenza di trasparenza e quella di riservatezza rispetto a dati economico-produttivi dell'azienda, nella definizione di segreto tecnico-commerciale “non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela.

La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 24 febbraio 2020, n. 270)” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 22 luglio 2021, n. 8858).

Gli atti non ostensibili, prosegue il TAR Piemonte, sono soltanto i dati tecnici non divulgabili in ragione della loro specifica natura (TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 30 agosto 2016, n. 2192).

Quanto al secondo profilo, l'esigenza che venga dimostrata la stretta indispensabilità e l'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate, potrebbe venire in considerazione solo a fronte della comprovata sussistenza di un “segreto tecnico-commerciale”.

Il TAR Piemonte, pertanto, ha accolto il ricorso non rinvenendo la sussistenza di specifici segreti industriali, nei termini sopra espressi, da tutelare.