Riforma processo penale: entrano in vigore le norme su prescrizione e improcedibilità
19 Ottobre 2021
A far data da oggi, 19 ottobre 2021, entrano in vigore le novità legislative di cui all'art. 2 l. n. 134/2021 (cd. riforma Cartabia). Le novità di maggior rilievo sono sicuramente quelle in materia di prescrizione e l'introduzione della nuova causa di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.).
Prescrizione. Il comma 1 dell'art. 2 l. n. 134/2021 interviene sulla disciplina della sospensione e dell'interruzione del corso della prescrizione. Da un lato – mediante l'abrogazione dei commi 2 e 4 dell'art. 159 c.p. – i termini di prescrizione non saranno sospesi nel periodo di tempo che va dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza o dell'irrevocabilità del decreto di condanna, e viene meno altresì la previsione dei termini massimi di sospensione con riferimento ai procedimenti in assenza, modifica quest'ultima resa necessaria in ragione di quanto disposto dalla legge delega proprio con riferimento ai procedimenti in assenza (v. ROMBI, Le coordinate del nuovo 'processo in assenza' tracciate dalla legge n. 134/2021). Dall'altro lato, tra i provvedimenti che interrompono invece il corso della prescrizione è ora inserito anche il decreto di condanna (v. art. 160 c.p.). Viene infine previsto, attraverso l'inserimento del nuovo art. 161-bis c.p. l'istituto della cessazione del corso della prescrizione, per cui «Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».
Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con il nuovo articolo 344-bis c.p.p. si introduce nel nostro sistema una sorta di “prescrizione di natura processuale”. La disciplina – chi si applicherà ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi dal 1° gennaio 2020 - individua come cause di improcedibilità la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno. Tali termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza ex art. 544 c.p.p. Il comma 3 dell'articolo 344-bis c.p.p. prevede la possibilità di prorogare i suddetti termini in ragione della complessità del giudizio ovvero per alcuni specifici reati particolarmente gravi. In capo all'imputato rimane la possibilità di richiedere comunque la prosecuzione del processo (comma 7). (Sul nuovo istituto v. DI BITONTO, Osservazioni “a caldo” sull'improcedibilità dell'azione disciplinata dall'art. 344-bis c.p.p.; FERRUA, La singolare vicenda della “improcedibilità”; SPANGHER, Aspettando la riforma del processo penale. Non basta un facile ottimismo; CANZIO, Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura)
Le altre norme immediatamente applicabili. I commi da 6 a 24 dell'art. 2 l. n. 134/2021 prevedono una serie di novità anch'esse in vigore dal 19 ottobre. In particolare riguardanti: - la tutela delle vittime di reato: si estende il sistema di “tutela preventiva” per le vittime di violenza domestica e di genere anche in caso di delitti in forma tentata e in caso di tentato omicidio; - l'arresto obbligatorio in flagranza: nel catalogo dei reati per cui si procede all'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) si prevede ora anche il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.). Tale reato era stato introdotto nel codice penale nel 2019 dalla legge n. 69, cd. codice rosso. - le dichiarazioni di persone detenute o internate: si introduce (comma 2-bis art. 123 c.p.p.) un immediato obbligo di attivazione da parte della P.A. quando l'imputato detenuto o internato presenti impugnazioni, dichiarazioni o richieste, che dovranno ora essere «contestualmente comunicate anche al difensore nominato», oltre che trasmesse all'autorità competente; - le procedure di identificazione dell'indagato o imputato: al fine di dare attuazione al regolamento Ue 2019/816 e dare piena funzionalità al sistema europeo di informazione ai casellari giudiziali, vengono integrati gli articoli gli articoli del codice di procedura penale 66, verifica dell'identità personale dell'imputato, 349, identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone, 431, fascicolo per il dibattimento, e l'art. 110 delle disposizioni attuative, richiesta dei certificati. Con tali interventi viene introdotto il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti è emesso il casellario giudiziale. La disciplina così rinnovata si applica anche a apolidi, persone di cui è ignota la cittadinanza, cittadini non appartenenti all'Unione europea, privi del codice fiscale ovvero titolari, attualmente o in passato, anche della cittadinanza di uno Stato terzo. - Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza del processo penale: infine, il comma 16 stabilisce che, con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere istituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza del processo penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria. Tale organismo ha funzioni di consulenza e supporto «nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali». |