Il padre che mantiene il figlio per anni credendolo proprio ha diritto al rimborso di quanto versato?
18 Ottobre 2021
Dal momento della scoperta del non paternità, vengono meno con efficacia retroattiva il titolo e il presupposto del mantenimento? Se il padre, presunto tale, ha versato le somme a favore del figlio (che credeva essere proprio), ha diritto alla restituzione? Abbiamo un'ipotesi di indebito, con diritto alla restituzione degli importi versati sin dalla nascita?
Il diritto al mantenimento presuppone la sussistenza di un rapporto di filiazione, e, dunque, nel momento in cui viene accertato che tale rapporto non sussiste vengono meno sia il titolo sia il presupposto stesso del mantenimento. È quanto ha chiarito la Suprema Corte con la sentenza Cass. 14 novembre 2015, n. 23973 con la quale ha altresì precisato che «l'accertamento giudiziale dell'assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione, rende di sicuro privo di ogni giustificazione il successivo proseguirsi di ogni tipo di mantenimento fondato sulla insussistente qualità di figlio”. La Suprema Corte, con la sopra citata sentenza, ha chiarito, tra l'altro, che l'accertamento «in quanto fondato dell'inesistenza del rapporto biologico di filiazione che rappresenta il presupposto del diritto al mantenimento in favore del riconosciuto, non può che dispiegare i suoi effetti retroattivamente». Dunque, secondo gli Ermellini, il genitore che ha versato delle somme a titolo di mantenimento di un figlio, poi rivelatosi non suo, è legittimato a richiederne la restituzione. Invero, la fattispecie rientrerebbe, a tutti gli effetti, in un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Tale articolo, infatti, dispone che «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda». In conclusione, dunque, una volta accertato, con sentenza definitiva, il difetto di paternità, sarà possibile agire, al fine di ottenere la restituzione degli importi versati, oltre agli interessi maturati, a titolo di mantenimento in favore del figlio creduto tale, dalla data della sua nascita sino alla sentenza che ha riconosciuto l'inesistenza della paternità. |