Il silenzio-dissenso dell'amministrazione finanziaria nel concordato preventivo

Daniele Portinaro
18 Marzo 2021

In ragione del mancato raggiungimento delle maggioranze di legge e della conseguente mancata approvazione della proposta, imponendo l'esecuzione di nuove operazioni di voto, va revocato il provvedimento con cui il tribunale fissa l'udienza camerale?

In ragione del mancato raggiungimento delle maggioranze di legge e della conseguente mancata approvazione della proposta, imponendo l'esecuzione di nuove operazioni di voto, va revocato il provvedimento con cui il tribunale fissa l'udienza camerale?

Caso pratico - Una società in stato di crisi domandava l'accesso alla procedura di concordato preventivo.

Il piano depositato si basava sulla continuazione dell'attività di impresa e prevedeva la suddivisione dei creditori in tre classi. La prima classe era composta da crediti (privilegiati) vantati dall'amministrazione finanziaria e dagli enti di previdenza e assistenza; diversamente, la seconda e la terza si componevano di crediti di rango chirografario.

È bene precisare sin da subito che il piano non prevedeva una soddisfazione integrale del credito erariale, bensì uno stralcio del medesimo.

Il Tribunale di Rovigo, esaminata la domanda, valutava ammissibile la domanda di concordato e apriva la procedura, fissando l'adunanza dei creditori.

Successivamente all'udienza di cui all'art. 174 L.Fall. e in pendenza del termine dei creditori per esprimersi sulla proposta, il legislatore novellava il testo dell'art. 180 L.Fall., introducendo una disposizione che prevede la possibilità per il Tribunale di omologare il concordato anche «in mancanza di voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie», a patto che la proposta sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria per gli stessi enti pubblici coinvolti.

Ebbene, al momento della verifica dei voti espressi, veniva accertato che non erano state raggiunte le maggioranze di legge, a causa del silenzio dell'Agenzia delle Entrate (che, a livello procedurale, equivale a dissenso).

Ed infatti, il mancato consenso dell'amministrazione finanziaria, che determinava la contrarietà della prima classe, andava ad aggiungersi al dissenso espresso dai creditori (chirografari) della terza.

Nonostante l'entrata in vigore della novella dell'art. 180 L.F., che, atteso il miglior soddisfacimento dell'erario rispetto all'alternativa liquidatoria, avrebbe potuto determinare un mutamento dell'esito delle votazioni, il Tribunale constatava, alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 bis, lett. a), D.L. 125/2020, l'inapplicabilità della stessa alle procedure concordatarie in cui le operazioni di voto erano già iniziate.

Per queste ragioni, il Tribunale di Rovigo decideva di decretare la revoca del decreto ex art. 162 L.Fall. e di disporre che le operazioni di voto fossero nuovamente effettuate.

Spiegazioni e conclusioni - Il decreto in commento si sofferma sulla nuova disciplina dell'art. 180 L.Fall., che consente al tribunale di omologare la proposta di concordato preventivo anche nel caso di mancato raggiungimento delle maggioranze di legge, laddove questo sia determinato dal mancato assenso dell'amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza e l'ipotesi liquidatoria sia meno conveniente (per gli stessi enti) rispetto alle previsioni del piano.

Inoltre, il provvedimento costituisce un efficace escamotage per permettere alla norma in parola di trovare applicazione anche in quei casi in cui non lo dovrebbe essere, al fine di evitare irragionevoli discriminazioni tra situazioni e procedure.

Come noto, l'art. 180, comma 4, L.Fall., così come integrato dall'art. 3, comma 1 bis, lett. a), D.L. 125/2020, stabilisce che «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze (…) e quando (…) la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Questa previsione, come ha confermato il Tribunale di Rovigo, presenta profili sia di carattere processuale che di carattere sostanziale.

Infatti, sotto il primo profilo, la disposizione sterilizza gli effetti del potere di veto dell'amministrazione finanziaria (o degli enti di previdenza), che (di norma) esercita mediante il silenzio sulla proposta di regolazione della crisi del debitore.

Per quanto attiene il principio sostanziale, invece, la novella dell'art. 180 L.Fall. modifica sostanzialmente il principio maggioritario e la regola secondo cui, nel concordato preventivo, prevalgono gli interessi dei creditori, laddove l'amministrazione finanziaria viene sottratta della facoltà di valutare la convenienza della proposta.

Il Tribunale, peraltro, dopo aver constatato l'inapplicabilità della disposizione al caso di specie in ragione del fatto che, al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 125/2020, le operazioni di voto erano già iniziate, trova un escamotage per far si questa preclusione non desse luogo a conseguenze del tutto irragionevoli.

Precisamente, dopo aver ricostruito la ratio sottesa all'entrata in vigore della previsione, che consiste nella volontà di anticipare alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al fine di agevolare le imprese colpite dalla crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19, dispone la revoca della convocazione ex art. 162 L.Fall. e la rinnovazione delle operazioni di voto. Così facendo, vengono eliminati gli effetti irragionevoli che sarebbero conseguiti da una mancata applicazione della norma di favor, dovendosi applicare alle rinnovate operazioni di voto la disciplina della novella alla legge fallimentare.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 162 L.Fall.
  • Art. 174 L.Fall.
  • Art. 180 L.Fall.
  • Tribunale Rovigo 12 febbraio 2021

Per approfondire

Procedimenti di concordato preventivo già in corso e nuovo art. 180 L. fall. (nota a Tribunale di Rovigo 12 febbraio 2021, decr.), in ilfallimentarista, 24 febbraio 2021.