Procedimento di convalida: consentito l'accesso agli atti al difensore con modalità telematiche

Redazione scientifica
21 Ottobre 2021

Non può costituire causa di nullità l'accesso agli atti della convalida garantito al difensore attraverso la piattaforma digitale Teams, e quindi con modalità differenti da quelle previste nel protocollo interno adottato dall'ufficio giudiziario procedente.

Il GIP del Tribunale di Avellino disponeva la convalida dell'arresto dell'imputato, con conseguente applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Il difensore di fiducia dell'imputato ricorre in Cassazione, lamentandosi, tra i vari motivi, della mancata trasmissione per via telematica degli atti del procedimento in tempo utile per l'udienza di convalida, in violazione dell'art. 7 del protocollo d'intesa siglato dal Tribunale, Procura della Repubblica e Ordine degli avvocati, in riferimento alla disciplina emergenziale da COVID-19.

Il ricorso è infondato. La Corte di Cassazione, infatti, afferma che «il denegato accesso agli atti su cui si fonda la richiesta formulata dal pubblico ministero determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che deve essere eccepita nel corso della relativa udienza» (Cass. pen., sez. unite, n. 36212/2010).

Nel caso di specie, dal verbale dell'udienza di convalida si evince che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il fascicolo processuale telematico del P.M. era stato messo a disposizione della difesa nella fase iniziale dell'udienza, prima di procedere all'interrogatorio dell'arrestato ed alla successiva convalida, mediante l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.

L'inosservanza del protocollo interno dell'ufficio giudiziario procedente, che prevede la diretta trasmissione da parte del P.M. del fascicolo digitale al difensore, pertanto, «non può integrare la dedotta causa di nullità per violazione del diritto di accesso agli atti della convalida, essendo stato comunque garantito al difensore attraverso l'accesso alla piattaforma digitale Teams, e quindi seppure con modalità differenti da quelle previste nel protocollo, il diritto di esaminare e prendere visione degli atti posti a base della richiesta di convalida dell'arresto del ricorrente».

Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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