Carcere duro: il regime del 41-bis è applicabile anche agli internati
22 Ottobre 2021
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021 (ud. 21 settembre) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. I, con ord. del 2 novembre 2021 - dell'art. 41-bis commi 2 e 2-quater ord. pen., nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.
Tuttavia, precisano i giudici delle leggi in motivazione, in caso di espiazione della misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a una casa di lavoro, alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e di finalità rieducativa, il trattamento deve adattarsi alla condizione dell'internato e consentirgli di svolgere effettivamente un'attività lavorativa: «trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all'articolo 41-bis ordinamento penitenziario devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, l'organizzazione del lavoro deve adattarsi alle restrizioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, devono essere identificate attività professionali compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime differenziale, modulando opportunamente l'applicazione a costoro della limitazione della permanenza all'aperto disposta dalla lettera f) del comma 2-quater del citato articolo 41-bis». |