I crediti prededucibili nella liquidazione del patrimonio e la soddisfazione sui beni ipotecati

Elisa Castagnoli
18 Maggio 2021

Nel sovraindebitamento possono applicarsi i medesimi principi del fallimento in materia di soddisfacimento dei crediti prededucibili?

Nel sovraindebitamento possono applicarsi i medesimi principi del fallimento in materia di soddisfacimento dei crediti prededucibili?

Caso pratico - Una persona fisica, in stato di sovraindebitamento, presentava un ricorso per l'apertura di una liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3 al Tribunale di Udine, che, ritenendo sussistenti i presupposti di legge ed escludendo la commissione di atti di frode in danno dei creditori, apriva la procedura.

Occorre evidenziare che il debitore era proprietario di un immobile che era stato sottoposto a pignoramento, da parte del creditore ipotecario, prima che fosse incardinata la procedura da sovraindebitamento.

Nel dettaglio, al momento dell'apertura di quest'ultima, il bene espropriato era già stato oggetto di aggiudicazione e l'acquirente aveva già versato il saldo prezzo al delegato alla vendita.

In ragione di ciò, una volta aperta la liquidazione del patrimonio, il liquidatore nominato interveniva nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 14 novies, comma 2, L.3/2012, chiedendo che il ricavato della vendita dell'immobile fosse distribuito alla procedura da sovraindebitamento, dedotte le spese sostenute per l'esecuzione.

Contestualmente, il liquidatore avviava la fase della formazione del passivo, chiedendo ai creditori del soggetto sovraindebitato di insinuarsi nella procedura specificando il proprio credito e gli eventuali titoli di prelazione.

A seguito della trasmissione del progetto di stato passivo ai soggetti che avevano presentato domanda di insinuazione, il creditore ipotecario, nel termine prescritto dalla legge, formulava osservazioni sull'insinuazione del legale del soggetto sovraindebitato, che aveva chiesto gli venisse riconosciuta la prededuzione ex art. 14 duodecies L.3/2012.

Nel dettaglio, le osservazioni vertevano non sull'an e sul quantum della pretesa del difensore, bensì rappresentavano al liquidatore come la prededuzione non avesse diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene immobile ipotecato.

Il liquidatore, alla luce di ciò, decideva di rimettere gli atti al giudice, affinché risolvesse le contestazioni promosse e formasse lo stato passivo.

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, con decreto del 20 febbraio 2021, pur riconoscendo che si trattasse di questioni non inerenti la definizione dello stato passivo ma piuttosto i futuri riparti da effettuare, si pronunciava sulle osservazioni e statuiva che, nel caso di specie, il difensore non poteva soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene ipotecato.

Spiegazioni e conclusioni - Il Tribunale di Udine si esprime sul diritto dei creditori prededucibili di soddisfarsi, nell'ambito di una liquidazione del patrimonio, sul ricavato dei beni su cui è iscritta ipoteca.

Come noto, la questione è disciplinata dall'art. 14 duodecies, comma 2, L. 3/2012, il quale stabilisce che «i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti».

Ad una prima lettura, la disposizione sembrerebbe escludere che il creditore prededucibile abbia diritto di soddisfarsi sul bene ipotecato con preferenza rispetto al creditore che vanta il privilegio ipotecario sul medesimo, dovendo il ricavato della vendita di questo essere destinato al creditore privilegiato.

Tuttavia, l'ultima parte dell'art. 14 duodecies, comma 2, L. 3/2012 precisa che tale regola vale solamente «per la parte destinata ai creditori garantiti».

Ad avviso del Tribunale di Udine questa specificazione rende del tutto sovrapponibili l'art. 14 duodecies, comma 2, L.3/2012 e l'art. 111 bis, comma 2, L.F., con la conseguenza che troverebbero applicazione nella liquidazione del patrimonio gli stessi principi che la giurisprudenza di legittimità ha coniato per il fallimento.

In ragione di ciò, nella procedura di liquidazione del patrimonio andrebbero collocate in prededuzione sul ricavato della vendita di immobili gravati da garanzia reale sia le spese riconducibili alla conservazione dei beni sia una «porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito» (cfr. Cass. 15 maggio 2010, n. 11500).

Orbene, non essendo stata svolta nella procedura di liquidazione del patrimonio alcuna attività di cui possa aver tratto beneficio il creditore ipotecario, essendosi il liquidatore limitato ad intervenire nella procedura esecutiva per acquisire il prezzo del bene già venduto, il Tribunale di Udine ha escluso che la prededuzione della procedura potesse soddisfarsi, anche in minima parte, sul ricavato della cessione dell'immobile ipotecato.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 111 bis L.F.
  • Art. 14 ter L.3/2012
  • Art. 14 novies L.3/2012
  • Art. 14 duodecies L.3/2012
  • Cass. 15 maggio2010, n. 11500
  • Cass. 15 maggio2010, n. 11500