Il decesso del debitore sottoposto a procedura di liquidazione del patrimonio

Lorenzo Rossi
14 Settembre 2021

In assenza di espressa previsione di legge, laddove nel corso di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento il debitore deceda, può essere applicato in via analogica l'art. 12 L.F., anche tenendo conto di quanto previsto nel CCI?

In assenza di espressa previsione di legge, laddove nel corso di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento il debitore deceda, può essere applicato in via analogica l'art. 12 L.F., anche tenendo conto di quanto previsto nel CCI?

Caso pratico - Un soggetto in stato di sovraindebitamento depositava presso il Tribunale di Livorno una domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14 ter ss. L.3/2012.

Il debitore, tuttavia, a seguito dell'apertura della procedura, decedeva.

In ragione di ciò, il liquidatore prontamente si attivava per comprendere se vi fosse qualche chiamato all'eredità che intendesse accettare la medesima, in modo tale da relazionare il giudice, il quale avrebbe dovuto esprimersi sulla prosecuzione della procedura concorsuale.

I primi delati all'eredità, che erano la moglie e la figlia dello stesso, dichiaravano al liquidatore di aver già rinunciato all'eredità e, contestualmente, gli rappresentavano la presenza di chiamati all'eredità di grado successivo.

Dunque, nel caso in esame potevano considerarsi verificati i presupposti della giacenza dell'eredità, che consistono nella presenza di chiamati, che non abbiano accettato l'eredità e che non si trovino nel possesso dei beni appartenenti al compendio ereditario.

Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, facendo applicazione analogica dell'art 12 L.F., invitava il liquidatore ed ogni ulteriore interessato a far nominare il curatore dell'eredità giacente del debitore nelle forme prevista dall'art 528 c.c.

Spiegazioni e conclusioni - Il decreto in commento del Tribunale di Livorno costituisce un provvedimento di grande interesse giuridico per gli operatori di settore perché rappresenta, per quanto noto, il primo caso in cui un giudice si pronuncia sulle conseguenze del decesso del debitore sovraindebitato sulla procedura di liquidazione del patrimonio pendente.

Come noto, questa fattispecie, differentemente della legge fallimentare, non trova disciplina nella L. 3/2012. In altre parole, la legge non prescrive quali siano le conseguenze del decesso di un soggetto sulla procedura da sovraindebitamento pendente.

In ragione di ciò, il Tribunale si è interrogato su quali sorti dovesse subire una procedura (di liquidazione) il cui ricorrente fosse deceduto.

Per giungere alla soluzione del problema, il Tribunale ha anzitutto analizzato come abbia regolato la materia il legislatore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che entrerà in vigore prossimamente e che è destinato a sostituire le disposizioni oggi in vigore, con l'ambizione di regolare in modo unitario tutte le procedure concorsuali.

Ebbene, dall'esame del Codice, si può evincere come, nel titolo destinato alla disciplina del procedimento unitario, l'art. 35 stabilisca, del tutto analogamente all'art. 12 L.F., che «se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario». L'art. 36 CCI, invece, prevede che, nel caso in cui sussistano i presupposti per la giacenza dell'eredità, la procedura prosegua nei confronti del curatore dell'eredità giacente.

Scorrendo le norme sulle procedure da sovraindebitamento, ed in particolare quelle sulla liquidazione controllata – che corrisponde all'odierna liquidazione del patrimonio – si può notare come l'art. 270, comma 5, CCI faccia espresso rinvio alla disciplina del procedimento unitario per tutti i casi non regolati dalle disposizioni sulla liquidazione, a patto che vi sia compatibilità tra le procedure.

Sulla scorta di quanto sopra, del fatto che il Codice della crisi non sia ancora entrato in vigore ma sia già parte dell'ordinamento, della lacuna normativa e dell'identità di ratio, il Tribunale di Livorno ha ritenuto corretto applicare analogicamente l'art. 12 L.F., invitando il liquidatore ad attivarsi processualmente per la nomina di un curatore dell'eredità giacente, nei cui confronti sarebbe poi proseguita la procedura di liquidazione del patrimonio.

Ed infatti, il Tribunale ha concluso la propria riflessione osservando come, con la disciplina del Codice della crisi, il legislatore abbia inteso effettuare «nella materia de qua (…) una ricognizione della disciplina vigente applicandosi in caso di lacune alla disciplina del sovraindebitamento le norme del fallimento, in quanto compatibili, trattandosi comunque di procedure concorsuali rette dalla eadem ratio».

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 528 c.c.
  • Art. 12 L.F.
  • Art. 14 terL.3/2012
  • Art. 35 CCI
  • Art. 36 CCI
  • Art. 270 CCI
  • Tribunale Livorno19 luglio 2021