Ammissibilità, o meno, di un giudizio “implicito” di equivalenza da parte della Commissione

Redazione Scientifica
13 Ottobre 2021

È ammissibile (nel doppio senso della configurabilità e della legittimità) un giudizio “implicito” di equivalenza nell'ipotesi che dalla documentazione tecnica...

È ammissibile (nel doppio senso della configurabilità e della legittimità) un giudizio “implicito” di equivalenza nell'ipotesi che dalla documentazione tecnica comunque prodotta dal concorrente – e quindi anche in mancanza di una espressa dichiarazione di equivalenza - sia desumibile l'idoneità del prodotto a soddisfare, in modo appunto equivalente, il requisito previsto dalla lex specialis (cfr. in tal senso, di recente, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1863 del 4 marzo 2021). È nel contempo necessario però – al fine di rendere tale principio coerente, da un lato, con l'esigenza che l'attività provvedimentale della P.A. sia caratterizzata da un livello “minimo” di “visibilità” e di evitare che il privato sia pregiudicato (anche in ragione dell'effetto preclusivo che discende dalla mancata tempestiva attivazione dei rimedi giurisdizionali) da manifestazioni autoritative “occulte” e, dall'altro lato, con il divieto fatto al giudice amministrativo (dall'art. 34, comma 2, c.p.a.) di esercitare il suo sindacato con riferimento a “poteri amministrativi non ancora esercitati” – che venga indicato espressamente l'oggetto della “relatio”, in modo da evitare che la catena dei rimandi si risolva nella sostanziale elusione dell'obbligo motivazionale che assiste (tutti, sebbene in diversa misura a seconda della tipologia e degli effetti) i provvedimenti amministrativi.

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