Pignorabilità e sequestrabilità delle somme rivenienti da trattamenti pensionistici. La parola alle Sezioni unite
25 Ottobre 2021
I limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a titolo di pensione, previsti dall'art. 545 c.p.c., si applicano alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato?
Il GIP del Tribunale ordinava il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, delle somme di denaro nella disponibilità degli odierni ricorrenti da essi detenute, corrispondente al profitto del reato loro ascritto. Il Giudice, ritenuta in diritto l'applicabilità al sequestro preventivo dei principi dettati dalle norme speciali in materia di pignorabilità e sequestrabilità delle somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, rigettava la richiesta di restituzione ai ricorrenti che deducevano che le giacenze depositate sui conti correnti in sequestro derivavano dal pagamento degli stipendi/emolumenti da parte delle società datrice. I ricorrenti proponevano appello.
Il Tribunale rigettava l'appello ritenendo inapplicabile, al sequestro preventivo, il limite ai pignoramenti stabilito dall'art. 545 c.p.c., lasciando irrisolte le questioni sollevate. Il Tribunale, in particolare, richiama l'orientamento di questa Corte secondo il quale «in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall'art. 545 c.p.c., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito pensionistico - o ad esso assimilato - in misura eccedente un quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all'avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare». A ciò si contrappone l'orientamento condiviso dal GIP secondo il quale, in tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., deve riconoscersi valore al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute. La persistenza del contrasto impone un intervento risolutivo delle Sezioni unite penali. |