Divisione della casa familiare: come si determina il valore dell'immobile da liquidare al coniuge non affidatario?
25 Ottobre 2021
Scioglimento della comunione. La Corte d'Appello di Roma confermava la pronuncia del Tribunale locale, con la quale è stata sciolta la comunione per quote eguali esistente sull'appartamento, adibito a casa familiare e sito nella capitale, tra due coniugi. L'ex moglie ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art 337-sexies, comma 1, c.c., dell'art. 6, comma 6, l. n. 898/1970, dell'art. 720, 726,1116 c.c. e dell'art. 3 Cost.. La ricorrente sostiene che il diritto derivante dall'assegnazione dell'immobile disposta in sede di separazione in favore del coniuge affidatario dei figli «sopravvive alla divisione ed è opponibile tanto ai terzi acquirenti quanto all'altro coniuge, precludendo tanto agli uni quanto all'altro, fino al termine di efficacia del provvedimento, di godere dell'immobile». L'assegnazione potrebbe, dunque, cessare solo al venir meno dei presupposti che l'hanno determinata. Inoltre, sottolinea come «l'assegnazione della casa coniugale dei due coniugi comporta un oggettivo vincolo patrimoniale sull'immobile, del quale è necessario tener conto nelle operazioni divisionali, in quanto detto provvedimento, fino a quanto mantiene la propria operatività, preclude al coniuge non assegnatario di godere del cespite, pur quando quest'ultimo gli venga attribuito all'esito delle operazioni divisionali». I due orientamenti contrapposti. Su tale tema, vi sono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. Secondo l'orientamento fatto proprio dalla sentenza impugnata, «l'assegnazione del godimento della casa familiare, in sede di separazione personale o divorzio non può formare oggetto di considerazione, in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato del bene, qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento sullo stesso; tale diritto, infatti, è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario cosicché, decurtandone il valore dalla stima del cespite, si realizzerebbe una indebita locupletazione a favore del medesimo coniuge affidatario, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale» (Cass. n. 11630/2001, n. 27128/2014, n. 17843/2016, n. 33069/2018). Secondo l'altro orientamento, richiamato dalla ricorrente, «l'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l'immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l'altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all'uno o all'altro coniuge ovvero venduto a terzi» (Cass. n. 20319/2004, n. 8202/2016). Per questi motivi il Collegio rimette gli atti al Primo Presidente al fine di valutare l'opportunità di demandare la soluzione del contrasto alle Sezioni Unite.
Fonte: dirittoegiustizia.it |