Annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione dopo la stipulazione del contratto (in caso di procedure regolate dal d.lgs. n. 163/2006)
27 Ottobre 2021
Il caso. La stazione appaltante aggiudicava una procedura di gara, procedendo altresì alla stipulazione del contratto, senza provvedere alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del d.l.gs. n. 163/2006 ratione temporis applicabile.
Con successivo provvedimento di autotutela, l'amministrazione, avendo riscontrato la carenza dei requisiti di partecipazione in capo all'affidataria annullava d'ufficio l'aggiudicazione, con conseguente caducazione del contratto.
La questione. Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rilevato che in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, regolati dalle previgenti disposizioni contenute nel d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante conserva il potere di annullare il provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di gravi vizi, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse.
Al fine di valutare la legittimità del provvedimento di annullamento d'ufficio, occorre verificare il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990.
In particolare, l'amministrazione è tenuta a valutare i diversi interessi in gioco e a motivare adeguatamente la decisione assunta entro un termine ragionevole nella cura di un preminente e attuale interesse pubblico.
Tale onere di motivazione si attenua nelle ipotesi in cui l'intervento in autotutela si sia reso necessario per prospettazioni non veritiere da parte del privato che non potrebbe in tal caso maturare alcun affidamento incolpevole, potenzialmente ostativo all'annullamento d'ufficio.
Per le procedure ad evidenza pubblica regolate dal vigente Codice dei contratti pubblici, la questione è assorbita dall'art. 108 (“Risoluzione”) del d.lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. |