In caso di società partecipata da più enti pubblici è consentito per l'esercizio del controllo analogo istituire organi speciali di controllo

Redazione Scientifica
25 Ottobre 2021

La Corte di Giustizia (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo...

La Corte di Giustizia (sin da Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 novembre 1999 nella causa C-107/98 Teckal) ammette che, in caso di società partecipata da più enti pubblici, il controllo analogo possa essere esercitato in forma congiunta (sentenza 13 novembre 2008 nella causa C-324/07 Coditel Brabant SA) e che, inadeguati a tal fine i poteri a disposizione dei soci secondo il diritto comune, sia necessario dotare i soci di appositi strumenti che ne consentano l'interferenza in maniera penetrante nella gestione della società. Ciò non è precluso dall'art. 11, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 175 del 2016, il quale ha introdotto il divieto per gli statuti delle società a controllo pubblico di “istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società”, atteso che tale norma è stabilita in relazione alle “società a controllo pubblico” disciplinate appunto dall'art. 11, e non è ripetuta nell'art. 16 dedicato invece alle società in house, la cui disciplina appare, quindi, speciale e derogatoria; pertanto, nel caso di società partecipata da più enti pubblici è consentito nell'ambito e ai fini dell'in house istituire organi speciali, come un comitato unitario per l'esercizio del controllo analogo (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 30 aprile 2018, n. 2599 e 16 luglio 2020, n. 8028).

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