Sospensione dei termini di custodia durante l'emergenza COVID
29 Ottobre 2021
Affinché possa ritenersi inapplicabile la sospensione del termine di custodia cautelare, prevista dall'art. 83, commi 1, 2 e 4, d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, è necessario che l'imputato abbia richiesto l'ordinario espletamento delle indagini da parte del PM.
Il caso. L'imputato proponeva iniziale richiesta finalizzata alla declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare in atto applicata per decorrenza del termine massimo di un anno, affermando che, nel caso di specie, non potesse applicarsi la sospensione del termine di custodia per il periodo tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020, disposta dall'art. 83 comma 1, 2 e 4, d.l. n. 18/2020. Tale istanza veniva rigettata dal GIP, ritenuto che andasse applicata la sospensione, salvo per la fase della convalida dell'arresto e del fermo. Avverso tale provvedimento, pertanto, veniva proposto appello affermando, altresì, che il procedimento di che trattasi fosse ad “urgenza assoluta”. Il Tribunale rigettava, ancora una volta, l'impugnazione condividendo le ragioni del primo giudice, e, dunque, affermando che la deroga per i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo era giustificata dalla iniziale privazione della libertà personale e dalla necessità di decidere sulla convalida nel più breve tempo possibile a tutela della libertà stessa del singolo individuo. La richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, secondo il giudice, non può costituire istanza per procedere a tutte le attività di indagine. Veniva, pertanto, proposto ricorso con il quale l'imputato deduceva che essendo l'attività di indagine comunque proseguita, di fatto, non potevano essere mai stati sospesi i termini di custodia. Secondo il ricorrente, in altri termini, era manifesta la contraddittorietà del provvedimento, ove da un lato riconosceva l'inesistenza di una stasi nelle indagini e dall'altro tuttavia sospendeva i termini di custodia.
Riferimento normativo. Come è noto l'art. 83 d.l. n. 18/2020 prevede la sospensione, per il periodo tra l‘8 marzo e l'11 maggio 2020, dei termini “stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni ed, in genere, tutti i termini procedurali”, ad eccezione di quei procedimenti che, in ragione della naturale urgenza, vadano trattati.
Tipologie di “urgenza”. Nondimeno, è stata individuata una distinzione tra i procedimenti ad urgenza assoluta (richiamati dal ricorrente) che devono essere trattati necessariamente, e quelli ad urgenza relativa i quali possono essere trattati solo a seguito di istanza di parte. Nel primo caso rientrano quelli individuati dall'art. 83, comma 3 lett. b) (prima parte), ovvero le convalide degli arresti o dei fermi, i procedimenti nei quali, nel periodo COVID, scadono i termini massimi di custodia cautelare, e tutti quei procedimenti nei quali sono applicate misure di sicurezza detentive o vi è una richiesta di applicazione di tali misure. Nel secondo caso, invece, rientrano tutti quei procedimenti a carico di persone detenute, in cui gli imputati, i detenuti o i loro difensori espressamente richiedono la trattazione.
Sospensione e ratio. Rilevano i giudici di legittimità che il ragionamento operato dai giudici di merito sia corretto, essendo la sospensione dei termini stabiliti per le indagini preliminari connessa a quella del decorso dei termini per il compimento di specifici atti del procedimento. Sebbene, in tale fase sia prevista la sospensione dei termini, non è richiesto che vi sia un blocco totale dell'attività di indagine, atteso che la ratio della normativa emergenziale è quella di evitare le “occasioni di contatto sociale e di diffusione della pandemia”. Pertanto, seppure in presenza di tale sospensione, non può essere sospesa, o comunque bloccata, qualunque attività investigativa che non urti tale esigenza, soprattutto quando l'eventuale stasi possa risultare dannosa per le indagini. Affinché la sospensione non operi, tuttavia, è consentito all'indagato di proporre istanza ai sensi dell'art. 83, comma 3 lett. b), seconda parte, con la quale si richieda l'ordinario espletamento delle indagini. Di contro, nell'ipotesi in cui si proponga una richiesta determinata, come quella di specie di interrogatorio, la sospensione è inapplicabile solo a quel segmento procedurale. |