Con l'approvazione della Tabella Unica Nazionale verrà meno la supplenza della Tabella milanese da lesione macro-permanente del bene salute?

02 Novembre 2021

Viene esaminato lo “Schema di decreto” avente ad oggetto la nuova proposta di Tabella Unica Nazionale, redatta ai sensi dell'art. 138 CAP, che disciplina “il danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità”. L'Autore procede all'analisi della proposta di T.U.N., tenendo conto dei criteri normativi, del nuovo corso della giurisprudenza della Cassazione dal 2018 ad oggi, dei più recenti orientamenti della Medicina legale, dell'evoluzione nel tempo della Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute; vengono altresì esaminate le questioni relative al contenuto e alla prova della sofferenza interiore e alle modalità di personalizzazione del danno. Dall'esame comparato della Tabella milanese e della nuova proposta di T.U.N. emerge un articolato giudizio sostanzialmente positivo di quest'ultima, al punto che l'Autore pone a se stesso, alla dottrina giuridica e medico legale, e agli operatori un coraggioso e, comunque, ineludibile quesito: se fosse approvata questa proposta normativa potrebbe porsi fine alla stagione della supplenza della Tabella milanese nella liquidazione del danno alla salute da lesioni di non lieve entità?
Introduzione

È in via d'approvazione la bozza dello “Schema di decreto del Presidente della Repubblica - Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, d'ora in poi denominata “bozza di T.U.N.”, che ha per oggetto, quindi, la Tabella Unica Nazionale prevista dall'art. 138, Codice Assicurazioni private (novellato dalla c.d. “legge Concorrenza” n. 124/2017).

Come è noto, gli artt. 138 e 139 del CAP si applicano, in primo luogo, per la liquidazione del danno conseguente ai fatti illeciti disciplinati dal titolo X dello stesso Codice.

Inoltre, per effetto dell'art. 7, c. 4, della l. 8 marzo 2017, n. 24 (“Legge Gelli-Bianco”), anche “Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle Tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice”(disposizione imperativa ai sensi del successivo quinto comma).

Appare opportuno procedere ad una rapida disamina del testo dell'art. 138 citato e della bozza di T.U.N. in corso di approvazione per valutare se quest'ultima, una volta approvata, possa diventare criterio di liquidazione equitativo, ex art. 1226 c.c., di tutte le lesioni macro-permanenti del bene salute subite anche in conseguenza di fatti illeciti non riconducibili alle menzionate ipotesi di cogente applicazione della norma.

Si pone dunque il quesito se possa volgere al tramonto la stagione della supplenza della Tabella da lesione macro-permanente del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.

Per rispondere a questa domanda bisogna tener conto:

  1. dei criteri che deve rispettare la Tabella Unica Nazionale;
  2. degli aspetti normativi;
  3. della giurisprudenza della Suprema Corte;
  4. dell'evoluzione nel tempo della Tabella milanese.
1. I criteri della T.U.N.: di cosa deve tenere conto il Governo nell'approvazione della Tabella Unica Nazionale?

Nell'art. 138 novellato si afferma (tra l'altro) che:

1) il fine della T.U.N. è “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”.

2) “La Tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

Tutti gli operatori hanno interpretato questi incisi della norma come lo strumento per consentire l'ingresso della Tabella milanese nell'assetto normativo del codice delle assicurazioni.

Taluni hanno addirittura affermato che la soluzione più adeguata sarebbe stata quella di approvare la T.U.N. “copiando” la Tabella milanese.

1.1. Può la Tabella milanese diventare la T.U.N. ex art. 138?

In relazione ai criteri sopra elencati, la risposta può, almeno in linea teorica, essere positiva.

In primo luogo, può infatti affermarsi che la Tabella milanese non è certamente il calcolo di un indennizzo e mira al completo ristoro del danno subito dalle vittime, tenendo conto dei contrapposti interessi delle vittime e delle compagnie assicuratrici.

Del resto, la Tabella milanese è stata approvata all'unanimità da tutti i componenti dell'Osservatorio di Milano e quindi, oltre che da professori universitari, anche da avvocati che lavorano soprattutto per le compagnie assicuratrici, da avvocati che lavorano prevalentemente in difesa delle vittime, da mediatori e da giudici che, per definizione, sono imparziali rispetto ai contrapposti interessi delle parti; con queste premesse risultano pertanto contemperate anche le esigenze contrapposte di consumatori e compagnie assicuratrici.

Appare opportuno chiarire che gli Osservatori sulla giustizia civile, presenti a partire dagli anni '90 in molti distretti di Corte di Appello d'Italia, sono un “movimento di base”, cioè gruppi non istituzionali.

Il “Gruppo danno alla persona – Danno Milano” è un'articolazione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e di cui fanno parte, su base volontaria, giudici togati e onorari, avvocati, medici legali, professori universitari e cultori di specifiche discipline giuridiche.

Negli Osservatori si affrontano le singole questioni da diversi punti di vista al fine di elaborare prassi e soluzioni condivise che rendano più efficiente il servizio giustizia.

La condivisione comporta che le decisioni vengono prese tendenzialmente all'unanimità o quanto meno con ampie maggioranze dei partecipanti.

Il metodo di lavoro è il monitoraggio della giurisprudenza di merito, arricchito dal confronto continuo tra tutti i componenti dell'Osservatorio, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

  • rendere prevedibili e uniformi le decisioni giudiziarie;
  • favorire la risoluzione delle liti in sede stragiudiziale;
  • rendere le sentenze dei giudici di merito conformi ai principi di diritto delle supreme corti (Corte di Cassazione e Corte costituzionale), evitando così cassazioni con rinvio della Suprema Corte, che sono state purtroppo numerose negli ultimi anni.

Pertanto, negli anni, la Tabella milanese ha consentito una notevole prevedibilità delle liquidazioni con significative ricadute sulla deflazione del contenzioso (in 25 anni le Sezioni civili del Tribunale di Milano che si occupano di sinistri stradali sono passate da sette a una): ciò ha significato per le compagnie riduzione dei costi di gestione dei sinistri, per i danneggiati una più rapida e vantaggiosa liquidazione dell'indennizzo. In questo senso, la Tabella milanese ha agevolato le contrapposte esigenze di consumatori e compagnie assicuratrici.

In secondo luogo, le Tabelle dell'Osservatorio di Milano sul risarcimento del danno da lesione del bene salute (oltre che quelle relative alla perdita/lesione del rapporto parentale) sono state redatte tenendo conto “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.

Esse sono state, inoltre, adottate da circa i due terzi degli uffici giudiziari d'Italia e la Cassazione, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce alle Tabelle milanesi la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse Tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle Tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge” (in questi termini, Cass, sent. n. 12408/2011, c.d. “sentenza Amatucci”) (SPERA, Tabella del Tribunale di Milano).

2. Gli aspetti normativi: come si costruisce la curva della Tabella ex art. 138?

L'art. 138, c. 2, dispone che:

b) la Tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale.

Il sistema del punto variabile è quello adottato dall'Osservatorio di Milano nel 1995, con la prima Tabella sul danno da lesione del bene salute, che ancorava, ed àncora tutt'ora, il risarcimento al punto di invalidità elaborato (in base a convenzioni pressoché generalmente accettate) dalla dottrina della Medicina legale, che tiene appunto conto dell'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

Anche il valore del punto variabile della Tabella milanese cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi”, sia pure in relazione ai valori monetari assoluti e non esattamente in relazione agli incrementi dei valori marginali di ogni singolo punto (l'aumento del valore del punto rispetto a quello immediatamente precedente dovrebbe essere sempre maggiore dell'altra variazione marginale del punto precedente), e ciò vale anche per la bozza di T.U.N. in esame (Spera, Roma-Milano ancora più distanti le due Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale a confronto).

Colgo l'occasione per ricordare che il valore del punto della Tabella milanese è rimasto sempre invariato dal 1996 ad oggi; infatti, è stato costantemente rivalutato, secondo gli indici ISTAT costo vita, e ovviamente è stato convertito in euro (P.G. Monateri, Il quantum” del danno morale, e la coerenza delle Tabelle milanesi).

Anche per la Tabella milanese, il valore del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, come già proponemmo nella prima Tabella milanese edizione1995 e dall'edizione del 2004 fino ad oggi tale decrescita è stata effettuata decurtando esattamente lo 0,5% per ogni anno di età.

Questo criterio è stato accolto anche dal Legislatore con la redazione della Tabella delle micro-permanenti ex art. 139 Codice delle Assicurazioni Private; il medesimo criterio (pressoché nella medesima percentuale) è stato posto alla base di tutte le proposte di attuazione dell'art. 138, ed anche della bozza di T.U.N. in esame (v. “Tavola 2 - coefficiente di riduzione per l'età”).

Il punto e) del secondo comma dell'art. 138 citato, dispone:

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.

Nel suo tenore letterale, questo inciso descrive proprio il percorso che abbiamo vissuto a Milano nell'approvazione delle Tabelle edizione 2009, dopo le note sentenze c.d. di “San Martino 2008”: abbiamo valutato la componente del c.d. “danno morale” e l'abbiamo inserita, congiuntamente al danno biologico dinamico-relazionale, nel “nuovo punto danno non patrimoniale”.

Del resto, la lettera e) in esame non esclude che la Tabella attuativa dell'art. 138 indichi un valore unitario, pur tenendo conto della distinzione tra le due predette voci del danno non patrimoniale unitariamente inteso, coerentemente con lo spirito delle citate sentenze di San Martino 2008, che prevedevano l'unitaria liquidazione delle due voci di danno, pur dando conto delle modalità di calcolo con le quali erano stati sommati i due valori.

Avevo così commentato questo arresto delle sentenze di San Martino: “superata la tradizionale nozione di danno morale soggettivo, inteso come patema d'animo transeunte “il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare” e quello ravvisato nella pena e nel dolore conseguenti (e cioè “nella sofferenza morale determinata dal non poter fare”) sono, in definitiva, due facce della stessa medaglia, essendo la sofferenza morale “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale” (Spera - Ventriglia, Il danno alla persona).

Nella bozza di T.U.N. in esame, proposta per la concreta attuazione della Tabella Unica Nazionale in esame, si è preferito optare per una distinta liquidazione dei valori monetari per danno biologico dinamico-relazionale e per c.d. “danno morale”.

Come noto, questa scelta è stata adottata anche dalle ultime Tabelle milanesi, edizione 2021.

Giova adesso, per illustrare le ragioni di questa decisione dell'Osservatorio ambrosiano, fare un piccolo passo indietro e ripercorrere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale della Cassazione nell'ultimo triennio.

3. La giurisprudenza della Suprema Corte: perché la Cassazione, dal 2018 in poi, ha ritenuto necessaria la liquidazione separata delle voci di danno non patrimoniale e come ha interpretato la lettera e) dell'art. 138?

Si afferma nella sentenza Cass. n. 901/2018 e nella c.d. “ordinanza decalogo” Cass. n. 7513/2018 al punto 10:

10) “Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria” (v. in tal senso Trib. Milano, sent. 4 marzo 2008 n. 2847).

E dunque, il danno non patrimoniale, quale che sia la lesione dell'interesse della persona, consiste:

  • nel danno che attiene alla sfera esteriore, che potrebbe essere ricompreso nel sintagma “danno dinamico-relazionale” (alias: danno biologico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione);
  • nei pregiudizi che investono la sfera interiore, che, per ragioni di chiarezza e d'ora in poi, sarebbe più opportuno chiamare “danno da sofferenza soggettiva interiore” (alias: danno morale soggettivo, danno da sofferenza morale, sofferenza psico-fisica).

Si afferma nella “ordinanza decalogo” che la menomazione all'integrità psicofisica è accertata dal medico legale e la “lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:

  • conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
  • conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”.

Pertanto, la prova del danno dinamico-relazionale “standard”, cioè comune a tutti quale conseguenza necessaria dell'invalidità è data dall'accertamento medico-legale e tale danno è liquidato, per tutte le vittime, con importi standard (indicati dalla legge o da Tabelle condivise in uso presso gli uffici giudiziari).

Viceversa, per l'accertamento e la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva interiore e del danno su “specifici aspetti dinamico-relazionali personali” occorrono allegazione e prova da parte del danneggiato e il giudice ha margini di discrezionalità nella liquidazione.

Si afferma altresì nella c.d. ordinanza decalogo”:

8) “In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).

9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.

Emerge con chiarezza che i principi di diritto espressi nei punti 8 e 9 della “ordinanza decalogo”, e riaffermati nelle successive sentenze della Cassazione, si pongono in netto contrasto con le sentenze di San Martino 2008 e, conseguentemente, anche con la Tabella milanese fino all'edizione 2018, che prevedeva la liquidazione unitaria delle voci di pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenza interiore ricompresi nel danno non patrimoniale da lesione del bene salute (per una critica a questo nuovo corso della Cassazione si veda: Spera “Time out: il “decalogo” della Cassazione sul danno non patrimoniale e i recenti arresti della Medicina legale minano le sentenze di San Martino”).

Successivamente, la Suprema Corte, con la sentenza del 31 gennaio 2019, n. 2788, ha stigmatizzato che:

L'art. 138 (…) al comma 2 lett. e) recita testualmente: «al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione. […] Il sopravvenuto intervento chiarificatore, da parte del legislatore, nell'art. 138 della fenomenologia del danno alla persona induce a escludere una rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, posta, cioè, l'esistenza di una chiara volontà normativa affermativa della distinzione strutturale tra danno morale e danno dinamico relazionale».

Questo indirizzo è stato confermato anche dalla sentenza n. 28989/2019 (che rientra tra le c.d. “sentenze San Martino 2019”) e da numerose altre fino alla sentenza n. 25164/2020 nella qualesi conferma la validità delle Tabelle milanesi, “che prevedono la liquidazione dientrambe le voci di danno [concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale] ma pervengono (non correttamente […] all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambele voci di danno)” (v., in tal senso, anche la recentissima sentenza n. 10579/2021).

In definitiva, si è pervenuti, a mio giudizio, ad una conclusione davvero singolare:

  • con la c.d. “Legge Concorrenza” del 2017, l'articolo 138 era stato interpretato come il riconoscimento a tutto tondo della vocazione nazionale della Tabella milanese, reputata idonea per la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali da lesione del bene salute;
  • con le successive menzionate sentenze della Cassazione, dal 2018 in poi, l'art. 138 diviene la norma che avrebbe potuto decretarne la fine;
  • così, l'art. 138 è diventato il grimaldello per non investire nuovamente le Sezioni Unite di un ribaltamento dei cardini sui quali si fondavano le sentenze delle Sezioni Unite di San Martino 2008.
4. L'evoluzione della Tabella milanese: come ha reagito l'Osservatorio milanese al nuovo indirizzo della Cassazione?

Alla luce di quanto esposto, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto l'opportunità di riesaminare la Tabella del danno non patrimoniale del bene salute per renderla conforme alle novità giurisprudenziali e alle nuove proposte attuative della T.U.N.; del resto, erano emerse alcune criticità nel concreto uso della Tabella milanese.

È accaduto, in taluni casi, che la Tabella invece di essere usata per quello che è - e cioè uno strumento di ausilio al giudice, all'avvocato ed al liquidatore nel lavoro di discernimento dell'equa liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute nel caso concreto - sia stata intesa come un comodo automatismo, una sorta di scorciatoia della motivazione, eludendo così la seguente verifica doverosa in ogni processo: il danno da sofferenza soggettiva interiore è adeguatamente compensato – nella fattispecie concreta - con l'importo indicato dalla Tabella in relazione all'entità del danno biologico patito da “questo” soggetto danneggiato?

È di tutta evidenza, invece, che la separata valutazione (propugnata dalla Cassazione) del danno dinamico-relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore costringe gli avvocati, il C.T.U., il giudice, ad una maggiore attenzione ed accuratezza, rispettivamente:

  • nelle fasi processuali relative alla allegazione e prova dei fatti (ruolo dell'avvocato);
  • nel procedimento relativo all'accertamento del danno (ruolo del C.T.U.);
  • nella redazione della motivazione sulla congruità della liquidazione del danno da sofferenza interiore, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta comprovate nel processo (ruolo del giudice).

Inoltre, la Dottrina medico-legale ed il proficuo (e vivace) dibattito sviluppatosi nell'Osservatorio di Milano hanno di recente fornito i seguenti ulteriori spunti di riflessione: è emerso che una medesima percentuale di invalidità biologica può essere riconosciuta dal C.T.U. sulla base dell'accertamento delle patologie più diverse, le quali possono avere le più disparate conseguenze dinamico-relazionali, pregiudicando in vario modo, in tutto o in parte, la vita in concreto precedentemente vissuta dalla vittima, con conseguenti diverse ricadute in termini di sofferenza soggettiva interiore.
Ciò risulta, per esempio, evidente nelle due ipotesi che seguono, in cui il C.T.U. medico legale riconosce la medesima percentuale di invalidità permanente (15%) sia per la perdita di un rene sia per la lesione ai tendini della cuffia dei rotatori di una spalla, con ricadute di dolore fisico e pregiudizi relazionali e, quindi, anche di sofferenza interiore, sensibilmente diversi.

Ho già espresso l'opinione che – nelle fattispecie di danno non patrimoniale da lesione del bene salute - la sofferenza soggettiva interiore non sia un unicum, ma possa essere declinata in tre differenti contenuti:

a) la “sofferenza fisica” costituita dal dolore nocicettivo;

b) la “sofferenza menomazione-correlata”, intesa quest'ultima come conseguenza immediata e diretta del danno biologico permanente e temporaneo;

c) “gli altri pregiudizi ricompresi nella sofferenza interiore”: la tristezza, “il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione”, ecc.).

La “sofferenza fisica” sub a) senz'altro rientra nella competenza del medico legale, al quale solo ne compete l'accertamento in concreto, specificandone il grado e l'eventuale terapia antidolorifica.

Anche la “sofferenza menomazione-correlata” sub b) rientra nella competenza del medico legale (v. R. Zoia, Sul Documento di Consenso della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni in tema di dolore e sofferenza derivante da menomazione dell'integrità psico-fisica).

L'Osservatorio di Milano, con le Tabelle edizione 2021, ha deciso di approvare anche un nuovo quesito medico legale, con il quale il giudice chiederà al medico legale, tenuto contro dell'età della vittima e dello stato di salute preesistente, di ben descrivere (tra l'altro) nella relazione, con riferimento al danno biologico temporaneo e permanente:

  • quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
  • la capacità o meno del soggetto di percepire gli effetti della malattia e della menomazione permanente sul “fare quotidiano”;
  • quale sia stato il trattamento terapeutico;
  • quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
  • quale sia stata la durata dei ricoveri ospedalieri;
  • la necessità di terapie continuative o di presidi protesici e/o dell'ausilio di terzi;
  • gli ulteriori elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta.

In sostanza, nel dare risposta al quesito, il C.T.U. dovrà offrire al giudice tutti gli elementi utili per accertare il grado di “sofferenza menomazione-correlata” (vedi, amplius, Spera (a cura di), Tabelle Milanesi 2021 sul danno non patrimoniale, in Officina del Diritto - Giuffrè 2021).

Il giudice, sulla base delle motivate valutazioni tecniche del C.T.U. medico legale e tenuto conto dei documenti prodotti e dell'eventuale espletata istruttoria orale, potrà trarre - in questo modo davvero senza automatismi - da questa molteplicità di “fatti noti” la prova presuntiva dell'esistenza del “fatto ignoratoex art. 2727 c.c. consistente nella sofferenza soggettiva interiore, per poi procedere alla conseguente liquidazione di questa ulteriore componente del danno non patrimoniale secondo i valori monetari espressi nella Tabella milanese.

Solamente “gli altri pregiudizi ricompresi nella sofferenza interiore” sub c) sono invece rimessi all'accertamento del giudice con altre modalità e/o altri ausiliari (C.T.U. psichiatra forense o psicologo giuridico). Trattasi di altri pregiudizi (“dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), ulteriori rispetto a quelli descritti sub a) e b), che non degenerano in danno biologico-psichico ed attengono esclusivamente alla sfera interiore (v., amplius, SPERA, I 10 punti del danno biologico - commento a Cass. n 25164-2020 su danno morale, personalizzazione e tabella milanese).

4.1. Le Tabelle milanesi edizione 2021

Sulla base delle articolate motivazioni esposte nei paragrafi precedenti, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le Tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione in punto di interpretazione degli artt. 138 e 139 e con le nuove acquisizioni scientifiche della Medicina legale.
A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.

L'Osservatorio ha apportato le seguenti modifiche:

  • nella terza colonna della Tabella è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari per la sofferenza soggettiva interiore media presumibile;
  • nella quinta colonna della Tabella è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna componente del danno: danno biologico/dinamico-relazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile;
  • infine, è stata aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne: “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata.

Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”.

Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta.

4.2. Come si applica, dunque, la Tabella milanese edizione 2021 per la liquidazione del danno da sofferenza soggettiva interiore correlata al danno biologico standard accertato dal C.T.U.?

Per una più agevole comprensione delle novità introdotte nella Tabella edizione 2021, può essere utile il seguente esempio:

La perdita completa del visus ad un occhio è valutata dalla Medicina legale in una invalidità permanente nella misura del 28% della complessiva integrità psico-fisica.

Se la vittima ha compiuto 20 anni al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti, la Tabella milanese attualmente prevede il complessivo danno non patrimoniale in € 149.681,00, ma questo importo è dato dalla somma di due addendi:

  • per “danno biologico (solo) dinamico-relazionale” € 103.945,00
  • per “danno da (sola) sofferenza soggettiva interiore” € 45.736,00.

La nuova veste grafica della Tabella milanese edizione 2021, nell'esempio spiegato, è dunque nei seguenti termini:

Invalidità

Punto danno biologico dinamico relazionale rivalutato al 2021

Punto danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile determinato in percentuale (indicata tra parentesi) del danno biologico dinamico relazionale

Punto danno non patrimoniale al 2018, determinato dalla somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3

Demoltiplicatore per età
(es. 20 anni) 0,905

Risarcimento complessivo danno non patrimoniale, con indicazione tra parentesi di quanto liquidato a titolo di danno biologico dinamico relazionale e a titolo di sofferenza soggettiva interiore media presumibile

Aumento personalizzato

28%

€ 4.102,02

€ 1.804,89 44%)

€ 5.906,90

€ 149.681,00

(€ 103.945 + € 45.736)

31%

Il giudice liquida senz'altro il valore corrispondente al danno biologico dinamico-relazionale standard (€ 103.945,00) che dipende direttamente dalla accertata menomazione permanente e temporanea del bene salute (v. § 3).

L'avvocato è ancora più chiaramente gravato dall'onere di allegare e provare circostanze di fatto da cui il giudice potrà desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio correlato alla sofferenza soggettiva interiore.

Il giudice (come si è innanzi detto) valuterà tali allegazioni e prove, terrà conto delle risultanze della C.T.U. medico legale e, ai sensi degli artt. 2727 c.c. e ss., da tali circostanze di fatto note, sulla base di “presunzioni gravi, precise e concordanti”, riterrà provato il “fatto ignorato” della sofferenza soggettiva interiore in concreto patita.

In ordine al danno da sofferenza soggettiva interiore (indicato in tabella nell'importo medio presumibile di euro 45.736,00), il giudice, quindi, potrà:

a) diminuire detto importo anche notevolmente (e talora addirittura azzerarlo), in assenza totale di allegazioni e risultanze processuali (ivi comprese quelle descritte nella relazione del CTU medico-legale);

b) confermarlo, in base alle risultanze processuali, ove il giudice ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità ai precedenti giurisprudenziali che l'hanno ritenuta presunta, in relazione a quel grado di invalidità e a quell'età della vittima, e ne hanno stimato congrua la compensazione con quei valori monetari;

c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (ed eventualmente avvalendosi di C.T.U. collegiale con medico legale e psichiatra forense o psicologo giuridico), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese (nell'esempio fatto, nella misura massima del 31%).

Anche la Cassazione nella sentenza n. 25164/2020 stigmatizza che: “La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale. […] tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta per provare la sofferenza soggettiva interiore “ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. […] Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute […] è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa”.

È opportuno rilevare che le statuizioni affermate in questa sentenza sono assolutamente condivisibili e coerenti con il procedimento logico che seguì sin dall'inizio l'Osservatorio di Milano allorché ritenne provato, in via presuntiva, già dalla genesi delle Tabelle, la sofferenza interiore media via via crescente con l'aumento del punto percentuale dell'invalidità permanente

Del resto, anche il citato comma 2, lett. e) del novellato art. 138, come si è detto, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica”, prevede l'incremento “in via percentuale e progressiva per punto” del valore monetario corrispondente al danno biologico.

Con la liquidazione della sofferenza soggettiva interiore il giudice pone in essere la “prima” personalizzazione, relativa al danno biologico standard.

Del resto, già le sentenze di San Martino 2008 avvertivano che “dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

In conclusione, questa laboriosa elaborazione sviluppatasi a Milano (ma non solo a Milano) per circa due anni anche in relazione alla separata liquidazione del danno da sofferenza ha allineato la Tabella milanese edizione 2021 alla giurisprudenza della Cassazione in punto di art. 138 Cod. Ass. e alla concreta applicazione che ne ha fatto la bozza di T.U.N. in esame.

5. Quali differenze rimangono tra la Tabella milanese edizione 2021 e la bozza di T.U.N. in esame? Differenze terminologiche

Certamente permane una differenza, a mio giudizio solo terminologica, tra “danno morale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”.

In astratto, dovrebbe prevalere il sintagma normativo “danno morale” ex art. 138 in esame, tuttavia costituisce ulteriore sintagma normativo la “sofferenza psico-fisica” di particolare intensità di cui al successivo art. 139, che ha riguardo allo stesso pregiudizio di danno non patrimoniale.

Inoltre, va evidenziato che l'art. 2059 c.c., nell'originaria intenzione del legislatore del 1942, rivestiva una funzione prevalentemente sanzionatoria e si applicava pressoché esclusivamente ai fatti illeciti costituenti reato ex art. 185 c.p.

Ad opera della giurisprudenza, dal 1942 e fino alle c.d. “sentenze gemelle” del 2003 (Cass., sent. n. 8827/2003 e n. 8828/2003) per “danno non patrimoniale”, ai sensi dell'art. 2059 c.c., si è infatti sempre inteso, pressoché come sinonimo, il “danno morale soggettivo”.

Per “danno morale soggettivo” si è fatto riferimento al “transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima”: afflizioni morali e turbamenti dello stato d'animo del danneggiato.

Solo le sentenze di San Martino 2008 precisarono che: “la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo. […] La formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata”.

Ma, al di là dei significanti, ciò che conta è il significato e cioè che “danno morale” e “sofferenza soggettiva interiore” sono la stessa cosa!

Nella bozza di T.U.N. in esame sono previste, per la liquidazione del c.d. “danno morale”, tre diverse curve (“minima”, “media” e “massima”) di aumento dei valori monetari relativi al danno biologico (v. “Tavola 1A - coefficiente moltiplicatore per danno morale”).

Nella Tabella milanese, come si è innanzi accennato, è prevista per la liquidazione del “danno da sofferenza soggettiva interiore” una sola curva in aumento dei valori monetari relativi al danno biologico dinamico-relazionale.

Tuttavia, anche in relazione a questo profilo, la sostanza non cambia perché, come si è detto, il giudice può aumentare o diminuire il valore indicato nella Tabella milanese e, quindi, potrà agevolmente individuare il valore compensativo della sofferenza soggettiva più appropriato nella fattispecie concreta.

5.2. Quando e come si liquida il danno non patrimoniale conseguente alla personalizzazione nella Tabella milanese e nella T.U.N. ex art. 138?

Come si è detto, con la valutazione della sofferenza soggettiva interiore correlata al grado percentuale di danno biologico, il giudice procede alla (“prima”) personalizzazione nei termini innanzi esposti (tenendo conto in particolare delle allegazioni di parte e delle risultanze della C.T.U.), ma valutando di regola pregiudizi dinamico-relazionali standard, tendenzialmente comuni a tutte le persone che abbiano subito quella compromissione della salute e siano di quel sesso e abbiano quell'età (v. § 3 e 4.2.).

Deve essere ora esaminata la “seconda” personalizzazione del danno in relazione a specifici aspetti dinamico-relazionali personali.

Sia le Tabelle normative che la Tabella milanese prevedono criteri di personalizzazione:

  • ai sensi del comma 3 dell'art. 138 novellato, “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”;
  • nei “Criteri orientativi” della Tabella milanese si afferma che la personalizzazione del danno potrà essere effettuata: “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al “dito del pianista dilettante”); sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo)”;
  • nel punto 7) della citata “ordinanza decalogo” correttamente si afferma che “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.

Conseguentemente, la parte dovrà allegare compiutamente una circostanza personalizzante, affatto peculiare, pregiudicata dalla menomazione (es.: lesione del “dito del pianista dilettante” che non potrà più partecipare ai consueti concerti settimanali); dovrà fornire prova (mediante documenti, prova testimoniale, ecc.) della sussistenza, in concreto, della allegata circostanza.

Nella sentenza Cass. n. 25164/2020, si afferma: “in caso di positivo accertamento dei presupposti per la personalizzazione del danno, [il giudice dovrà] procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, dalla componente morale del danno automaticamente”.

La sentenza pone dunque due criticità: l'entità del possibile aumento e il valore monetario sul quale calcolarlo.

La sentenza fa riferimento al valore massimo del 30% previsto per la personalizzazione del danno non patrimoniale ex art. 138 citato.

Deve essere tuttavia rilevato che:

  • la disciplina novellata “si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” di cui all'articolo 138, comma 1 (ai sensi dell'art. 1, comma 18 della c.d. “Legge Concorrenza”); ai fini della personalizzazione del danno si deve quindi, allo stato, fare esclusivo riferimento alle percentuali previste dall'ultima colonna della Tabella milanese;
  • in ogni caso, anche quando sarà divenuto applicabile, il comma 3 dell'art. 138 dispone che, “l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento”. Ma la Tabella dei valori pecuniari di cui al comma 2 dell'art. 138 comprende anche la componente del “danno morale” di cui alla lett. e) del medesimo comma, che incrementa il valore base del danno biologico nella componente dinamico-relazionale in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori.

In conclusione, la personalizzazione, con le percentuali previste nell'ultima colonna della tabella milanese, si effettua aumentando i valori monetari relativi sia al danno biologico che alla sofferenza interiore, esattamente come stabilisce la Tabella milanese.

5.3. Se provati “specifici aspetti dinamico-relazionali personali”, il giudice procederà alla liquidazione separata o congiunta del danno biologico/dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva interiore?

Non solo la Tabella milanese, ma anche il terzo comma degli artt. 138 e 139 citati, correttamente interpretati, prevedono, la unitaria liquidazione delle due componenti del danno non patrimoniale.

Del resto, questa interpretazione è stata espressamente ribadita anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 235/2014 ed ora risulta validata dal novellato art. 139, che, al terzo comma, dispone che “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno […] può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.

Quindi, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 235/2014, prima, e il legislatore, poi, sembrano auspicare proprio che l'eventuale personalizzazione si effettui mediante una maggiore liquidazione congiunta dei valori monetari compensativi dei peculiari pregiudizi dinamico-relazionali (sfera esteriore) e di quelli sofferenziali (sfera interiore), nel limite massimo del 20% (ex art. 139) e del 30% (ex art. 138).

Giova evidenziare che, a differenza di quanto esposto nel § 3, quando procede alla personalizzazione del danno riconducibile ad “aspetti dinamico-relazionali personali”, il giudice valuterà circostanze di fatto che sono tutte peculiari di quella specifica vittima e che sono state allegate e provate dalle parti nel processo.

Pur aderendo alla tesi dell'autonomia ontologica tra le due componenti di danno, è innegabile la commistione tra sofferenza soggettiva interiore e pregiudizio dinamico-relazionale, rispetto alla comprovata circostanza personalizzante.

Del resto, come potrebbe mai il giudice, in questa ipotesi, discernere effettivamente e quantificare congruamente il danno per il “non poter più fare” da quello per la sofferenza che ne consegue?

Nell'esempio della lesione del “dito del pianista dilettante”, il giudice dovrà valutare il maggior danno derivante dal pregiudizio dinamico-relazionale di non poter più partecipare a concerti amatoriali o di non poter più suonare ogni giorno il pianoforte; ma è di tutta evidenza che costituisce solo una diversa prospettiva del medesimo fatto valutare il pregiudizio derivante dalla sofferenza per non poter più fare quelle medesime cose che prima riempivano la vita emotiva di quella (specifica) persona danneggiata.

Ritengo, quindi, che la personalizzazione in esame debba avvenire in maniera unitaria, tenendo congiuntamente conto sia dell'aspetto dinamico-relazionale sia della correlata maggiore sofferenza soggettiva interiore.

La personalizzazione, nei casi in esame, è comprensiva di tutte le “voci” risarcibili di questo ulteriore danno non patrimoniale e la liquidazione, come insegnano (ancora!) le “sentenze di San Martino”, non può che essere unitaria e onnicomprensiva.

Fatti salvi casi eccezionalissimi, si deve quindi ritenere che, allorché l'avvocato abbia provato nel processo il rilevante interesse del danneggiato per l'attività hobbistica (di regola desumibile dalla considerevole quantità di tempo dedicato prima dell'evento lesivo all'attività in parola) poi pregiudicata dalla lesione della salute, il giudice potrà ritenere provato il diritto del danneggiato ad una adeguata personalizzazione nella sua duplice componente dinamico-relazionale e (in via presuntiva) da sofferenza interiore e dovrà dunque precedere alla unitaria liquidazione del danno personalizzato, nei limiti previsti dai citati commi 3 degli artt. 138 e 139 Codice Ass. e dall'ultima colonna della Tabella milanese.

6. Quid iuris se fosse definitivamente approvata la T.U.N. ex art. 138 Cod. Assicurazioni sulla base della bozza in esame?

Occorre innanzitutto premettere che, per chiara volontà legislativa, le Tabelle exart. 138 del Codice delle Assicurazioni, come innanzi accennato, trovano cogente applicazione in materia di risarcimento del danno da fatti illeciti disciplinati dal titolo X dello stesso Codice e da responsabilità sanitaria (ex art. 7 della c.d. “legge Gelli-Bianco”, n. 24/2017) e si applicano solo ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (v. citato art. 1 comma 18, legge 124/2017).

Peraltro, come è noto, i valori monetari del Codice delle Assicurazioni possono essere anche (moderatamente) più bassi di quelli indicati nella Tabella milanese, come già enunciato nella citata sentenza Corte costituzionale n. 235/2014, in relazione all'art. 139.

Ciò nonostante, i valori monetari espressi nella bozza di T.U.N. in esame non si discostano molto dai valori previsti dalla Tabella milanese in relazione alle lesioni macro-permanenti.

Da una sommaria analisi della bozza di T.U.N., ho infatti potuto verificare che i valori monetari indicati nella proposta, tenendo conto della seconda curva dei valori monetari (medi) indicati per il “danno morale”/sofferenza soggettiva, si discostano da quella milanese edizione 2021 nei seguenti termini:

  • al 10% di invalidità, i valori della bozza di T.U.N. sono circa il 10% inferiori a quelli indicati nella Tabella milanese, ciò in ragione del basso valore iniziale di riferimento (Euro 814,27) e del necessario raccordo con la Tabella delle micro-permanenti ex art. 139 citato (si legge nella “Relazione illustrativa” della bozza di T.U.N. in esame che vi è “un'esigenza di coerenza e continuità nel passaggio da micro (fino a 9 punti) a macro (dai 10 ai 100 punti di invalidità)”;
  • al 20% e all' 80% di invalidità, i valori monetari della proposta sono praticamente allineati a quelli milanesi;
  • dal 21% al 79% di invalidità, i valori monetari della proposta sono più bassi di quelli milanesi nella misura media del 6-7%;
  • dall'81% al 100% di invalidità, i valori monetari della proposta sono superiori a quelli milanesi (mediamente di circa il 10%).

Va rilevato altresì che la bozza di T.U.N. in esame prevede anche la possibilità che il giudice liquidi il “danno morale” (alias “danno da sofferenza soggettiva interiore”) con la terza colonna ivi prevista (valori massimi).
In quest'ultimo caso la differenza con la Tabella milanese si attenua ancora di più:

  • i valori monetari sono pressoché omogenei fino al 30% di invalidità;
  • nella fascia da 31% a 70% di invalidità, la bozza di T.U.N. prevede valori monetari inferiori alla Tabella milanese in percentuali che vanno dall'1% al 5%;
  • dal 71% al 100% di invalidità, la bozza di T.U.N. prevede valori monetari superiori a quelli della Tabella milanese in percentuali che vanno dal 4% al 15%.

Di recente, è stata pubblicata un'analisi completa sul raffronto Bozza di T.U.N. – Tabella milanese, (v. R. Cesari e A. De Pascalis, Il risarcimento del danno non patrimoniale per macrolesioni: la Tabella Unica Nazionale dello schema di DPR 2021), da cui, sempre tenendo conto dei valori medi previsti nella bozza di T.U.N. in esame e nella Tabella milanese, emerge quanto segue:

TAB. 9 Esempi di risarcimenti: Bozza di T.U.N., Milano e differenza percentuale

(a) Bozza di T.U.N.

% danno (Punti inv) \ età (anni)

20

40

60

80

20

78.241,32

69.778,13

61.401,30

53.110,83

40

264.754,39

236.116,50

207.770,83

179.717,38

60

537.349,63

479.225,72

421.694,91

364.757,20

80

873.667,13

779.164,50

685.626,19

593.052,19

100

1.248.795,26

1.113.715,86

980.014,83

847.692,15

(b) Milano

% danno (Punti inv) \ età (anni)

20

40

60

80

20

79.587,24

70.793,07

61.998,90

53.204,73

40

285.912,41

254.319,88

222.727,35

191.134,82

60

579.649,78

515.600,08

451.550,38

387.500,68

80

864.198,54

768.706,99

673.215,44

577.723,89

100

1.103.521,94

981.585,82

859.649,69

737.713,56

(d) Delta % (a/b-1)

% danno (Punti inv) \ età (anni)

20

40

60

80

20

-1.7%

-1.4%

-1.0%

-0.2%

40

-7.4%

-7.2%

-6.7%

-6.0%

60

-7.3%

-7.1%

-6.6%

-5.9%

80

1.1%

1.4%

1.8%

2.7%

100

13.2%

13.5%

14.0%

14.9%

Sempre nel medesimo studio, si è inoltre proceduto ad una analisi comparativa, condotta in relazione al settore R.C. auto, simulando “quanto avrebbero risarcito a titolo di danno non patrimoniale (biologico+morale) le imprese applicando la bozza di T.U.N. e applicando la Tabella di Milano, considerando per la prima un danno morale di media entità e per la seconda il danno morale previsto dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano.

Tali simulazioni sono state infine confrontate con il totale effettivamente liquidato dal mercato nel 2018 per i sinistri del campione. Di seguito se ne riportano le risultanze:

  • Totale liquidabile dalla bozza di T.U.N. pari a € 790.544.824;
  • Totale liquidabile da Tabella Milano pari a € 817.588.435;
  • Totale liquidato effettivo dal Mercato pari a € 909.203.804.

Si nota come la bozza di T.U.N. e le Tabelle dell'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano conducano a risultati abbastanza simili.

La differenza tra il totale liquidato da bozza di T.U.N. e il totale liquidato effettivo del mercato potrebbe apparire ampia, ma deriva essenzialmente dall'assenza nelle simulazioni della personalizzazione del giudice (max 30% ai sensi dell'art. 138 del CAP, comma 3). Al riguardo, analizzando i dati dell'indagine condotta sulle imprese, l'incidenza media di tale personalizzazione sul liquidato effettivo è risultata essere nell'ordine del 15%”.

Vorrei anche evidenziare che la personalizzazione, ai sensi dell'art. 138, co. 3, può sempre essere effettuata sino al 30% dell'importo base, a differenza della Tabella milanese che prevede, dal 34% e sino al 100% di invalidità, la possibilità di personalizzare il danno solo nei limiti del 25%.

Ciò posto, ritengo che, se fossero approvate le Tabelle indicate nell'art. 138 (Tabella del danno biologico dinamico-relazionale e del “danno morale” id est del “danno da sofferenza soggettiva interiore”) nei termini di cui alla bozza di T.U.N. in esame, l'Osservatorio potrebbe anche valutare se, e con quali modalità e condizioni, dette Tabelle possano essere considerate un parametro liquidatorio per tutte le ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, a prescindere dalla genesi causale del fatto illecito e della tipologia di inadempimento.

7. Conclusioni

La mia opinione personale sull'ultima versione della bozza di T.U.N. in corso di approvazione è dunque sufficientemente positiva, sia per quanto riguarda la parte motivazionale che quella dei valori monetari proposti.

Ritengo infatti che la bozza di T.U.N., se approvata, potrebbe diventare utile ed equilibrato criterio equitativo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1226 c.c., per la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali da lesione macro-permanente del bene salute, a prescindere dalla genesi causale del pregiudizio.

Occorre peraltro dare atto che le ipotesi di non cogente applicazione dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni sarebbero in ogni caso numericamente residuali, in quanto circa i due terzi dei sinistri che determinano danno alla persona derivano da responsabilità medica o da sinistri disciplinati dal Codice delle Assicurazioni e, quindi, già ricadono nel cogente ambito applicativo della Tabella di cui all'art. 138 citato.

Al contrario, rimane certamente impossibile applicare a tutti i sinistri la Tabella delle micro-permanenti ex art. 139 Codice Assicurazioni perché i valori monetari indicati nella Tabella ex art. 139 sono notevolmente più bassi di quelli fissati nella Tabella milanese in relazione alle lesioni micro-permanenti; inoltre, sono nettamente diverse le percentuali di aumento previste per la personalizzazione del danno: il 20% per l'art. 139 ed il 50% per la Tabella milanese.

In definitiva, credo fermamente che l'Osservatorio di Milano abbia svolto per 26 anni una importantissima funzione di supplenza, che ha evitato alla liquidazione del danno alla salute di scivolare nelle sabbie mobili dell'incertezza; tuttavia, il mio personale giudizio è nel senso di ritenere che, se finalmente la Tabella Unica Nazionale (che attendiamo dal 2006!) vedesse la luce nei termini di cui alla bozza esaminata, forse non vi sarebbe più ragione d'essere per la funzione suppletiva della Tabella milanese per il risarcimento del danno non patrimoniale alla salute conseguente a lesioni macro-permanenti.

In ogni caso, la proposta di T.U.N. in esame merita di essere vagliata da parte di tutti gli operatori senza pregiudizi ideologici per raggiungere soluzioni ancora più armoniche e sempre più prevedibili nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.

Non è del resto superfluo sottolineare che la prevedibilità delle decisioni in materia di liquidazione del danno alla salute sarebbe notevolmente incrementata con l'applicazione -diretta o parametrica- della T.U.N. e, di conseguenza, più prevedibili saranno le decisioni giudiziarie e sempre meno sarà necessario ricorrere al Giudice, con evidenti benefici in termini di deflazione dei processi e riduzione dei tempi del contezioso civile, obiettivi peraltro centrali nell'attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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