Sulla rinnovazione delle operazioni di controllo della veridicità delle dichiarazioni di gara dopo un primo annullamento giurisdizionale

Davide Cicu
02 Novembre 2021

Il principio del cd. one shot temperato secondo il quale l'Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati, si applica anche nel caso di rinnovazione del procedimento che abbia per oggetto la valutazione, di carattere discrezionale, della veridicità delle dichiarazioni rese dell'aggiudicatario e l'eventuale scusabilità della falsità delle stesse.

Il primo processo. Nell'ambito di una gara indetta da un Comune per l'aggiudicazione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali, veniva instaurato un subprocedimento di controllo della veridicità delle dichiarazionirese dalla prima classificata in ordine al reale possesso di due Sedi operative. Secondo il RUP tuttavia «la dubbia disponibilità delle strutture operative ivi indicate non apparivano rilevabili nell'attuale fase procedimentale e per l'effetto potranno, se del caso, essere valutate come inadempimenti contrattuali nella fase privatistica successiva all'aggiudicazione». Pertanto, veniva conferma l'aggiudicazione.

A fronte di ciò, la seconda classificata agiva in giudizio avverso gli atti della procedura, eccependo che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver reso una dichiarazione falsa: da tale ricorso, la ricorrente otteneva sentenza di annullamento da parte del TAR Toscana, stante l'erroneità in cui era caduto il RUP di riportare l'accertamento di falsità di dette dichiarazioni alla fase di esecuzione del contratto.

La riedizione del potere ed il secondo ricorso al TAR. A seguito di tale prima decisione, il nuovo RUP della procedura dava inizio alle operazioni di rinnovazione in merito alla ri-valutazione delle dichiarazioni in questione, concludendo comunque per la necessità di mantenere in gara l'aggiudicataria, così confermando l'aggiudicazione.

Sennonché la Seconda Classificata agiva nuovamente in giudizio, domandando al Giudice Amministrativo di ordinare alla Stazione Appaltante di eseguire il giudicato precedentemente formatosi e, in alternativa, l'annullamento della nuova determinazione di aggiudicazione e degli atti presupposti. Infatti, a dire della Ricorrente, l'Amministrazione procedente e l'aggiudicataria, neanche in sede di rinnovazione del provvedimento di verificazione della veridicità delle dichiarazioni rese dell'aggiudicataria in ordine al possesso di due Sedi Operative, sarebbero state in grado di dimostrare la non falsità o la scusabilità delle dichiarazioni rese dell'aggiudicataria.

L'accoglimento del ricorso: il principio del cd. one shot temperato. Il TAR Toscana, nuovamente interpellato sulla vicenda, inquadrava la fattispecie in esame sotto la previsione di cui all'attuale art. 80, comma 5, lett. c-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede l'esclusione dalla procedura dell' operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Infatti, le dichiarazioni rese dell'Aggiudicataria non erano per nulla irrilevanti anche nel confronto concorrenziale con gli altri partecipanti alla procedura, avendo determinato, almeno nella prima fase, l'aggiudicazione alla controinteressata della procedura di gara con un punteggio molto più ampio della più risicata differenza riconosciuta in sede di rinnovazione della procedura di gara.

In terzo luogo, in tema di rinnovazione delle operazioni dopo un primo annullamento giurisdizionale, la Sezione confermava la propria adesione al principio del cd. one shot temperato per cui «l'Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati».

Ebbene, stante tali premesse, il TAR riscontrava che la nuova rinnovazione «delle operazioni procedimentali doveva ormai partire dall'esclusione della controinteressata dalla gara per aver reso una dichiarazione falsa ai sensi dell'art. 80, comma 15, lett. c-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall'aggiudicazione della procedura alla seconda classificata, ovvero alla ricorrente, previo controllo in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti di legge». E difatti la stazione appaltante e il controinteressato non erano stati in grado di dimostrare la non falsità o la scusabilità delle dette dichiarazioni né in sede di seconda rinnovazione né in sede di secondo giudizio.

In altre parole, il concorrente che aveva reso falsa dichiarazione doveva essere ormai escluso, senza rimettere alla Stazione appaltante ulteriori valutazioni ormai precluse. Diversamente opinando, sarebbero risultato non satisfattivo e defatigante per la Ricorrente permettere una terza valutazione discrezionale i cui esiti avrebbe potuto risultare non diversi dai due precedenti.

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