Divieto di rito abbreviato anche per l’imputato infermo di mente: nessuna manifesta irragionevolezza nella disciplina
02 Novembre 2021
Con ordinanza del 19 gennaio 2021, n. 41 il GUP del Tribunale ordinario di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 438 comma 1-bis c.p.p., introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), nella parte in cui non prevede che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere la definizione del processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo.
La Corte costituzionale con sentenza n. 208 depositata il 29 ottobre 2021 ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale non fondata. Si legge in motivazione: «[…] tra le finalità ispiratrici della legge n. 33 del 2019 non vi fosse solo quella (emersa nella proposta di legge C. 392 del 27 marzo 2018) di conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l'ergastolo, ma anche quella (evidenziata nella parallela proposta di legge C. 460 del 3 aprile 2018, poi assorbita nella prima) che rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, “con le piene garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare all'accertamento della verità”. Quest'ultima finalità non viene meno neppure a fronte di fatti di reato per i quali l'imputato non possa essere ritenuto personalmente responsabile – in particolare perché non imputabile –, ma rispetto ai quali l'ordinamento può comunque avere interesse a svolgere un processo pubblico avanti a una corte a composizione mista, con “partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia” (art. 102, terzo comma, Cost.). Il perseguimento di tale finalità rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non è consentito a questa Corte sovrapporre la propria autonoma valutazione. […]». |