La composizione della Commissione di gara in sede di rivalutazione delle offerte è modificabile se garantisce la celere ripresa della procedura

Leonardo Droghini
05 Novembre 2021

La nomina di un nuovo componente in sede di rivalutazione delle offerte a seguito di annullamento della aggiudicazione, laddove necessaria per garantire la continuità del funzionamento della Commissione di gara, è legittima e risponde ai principi di buon andamento ed economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dagli artt. 97 Cost. e 30, co. 1, d.lgs. n. 50/2016.

Il caso. L'impresa ricorrente contestava l'esito di una procedura aperta indetta dalla Guardia di finanza per la fornitura di gasolio destinato alle unità navali del Corpo. L'iniziale aggiudicazione alla controinteressata era stata annullata in autotutela e, a seguito di nuova valutazione delle offerte, l'amministrazione aveva aggiudicato nuovamente l'appalto alla stessa impresa.

In tale contesto, la ricorrente lamentava l'illegittimità delle operazioni di rivalutazione delle offerte, siccome effettuate da una commissione in diversa composizione essendo stato sostituito uno dei membri della stessa; tale modus procedendi violerebbe il principio d'immodificabilità della commissione, previsto dall'art. 77 co. 11 d. lgs. n. 50/2016, in base al quale “in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.

La decisione. Nel respingere il motivo di ricorso,il TAR ha affermato chel'art. 77 co. 11 del codice dei contratti non esprime il principio generale d'immutabilità della commissione.

Piuttosto, la norma in esame si limita a risolvere, in via legislativa, alla luce dei principi di economicità, di efficacia e di tempestività dell'azione amministrativa, il problema della possibilità per la commissione giudicatrice di una procedura di gara, conclusasi con aggiudicazione successivamente annullata (in sede giurisdizionale o di autotutela), di poter procedere essa stessa al rinnovo degli atti di gara ovvero (ed è questo l'aspetto critico che il legislatore ha voluto dirimere) ripetere il suo giudizio sulle offerte in gara.

Se tale è la ratio della disposizione in esame, non può dedursene in via interpretativa che, con essa, il legislatore abbia precluso alla stazione appaltante, in ogni possibile evenienza, la sostituzione dei membri dell'originaria commissione, soprattutto se dovesse accedersi alla tesi per cui l'unica possibilità residua per la stazione sia quella di riavviare l'intera procedura di gara; si tratterebbe di un effetto paradosso, poiché si finirebbe per aggravare l'azione amministrativa, addirittura imponendo un riavvio ex novo, laddove la regola posta dal legislatore persegue la finalità di rendere più rapida la ripresa della procedura in seguito ad eventuale annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

Ciò posto, dall'esame degli atti emerge che uno dei componenti della commissione è stato sostituito per motivi di salute e, pertanto, la nomina del nuovo componente si è resa necessaria per garantire la continuità nel funzionamento della commissione e risponde pienamente ai principi di buon andamento ed economicità, efficacia, tempestività e correttezza previsti dagli artt. 97 Cost. e 30 co. 1 d. lgs. n. 50/2016.

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